Imputato irreperibile? Procedimento sospeso

Pubblicato il 02 luglio 2011 La manovra del ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, è intervenuta anche a modifica dell'articolo 420-bis del Codice di procedura penale introducendo la sospensione del giudizio penale per i soggetti cosiddetti “irreperibili”.

In particolare, la nuova disposizione prevede che il giudice, nel caso in cui sia provato o appaia probabile che l'imputato non presente all'udienza preliminare non abbia avuto effettiva conoscenza del relativo avviso, dovrà disporre la rinnovazione della notifica dell'avviso all'imputato personalmente o a mani di persona con lui convivente, anche tramite polizia giudiziaria.

Qualora la notifica a mani non sia possibile, il giudice, salvo che debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere, disporrà, con ordinanza, la sospensione del procedimento, sospensione che, in ogni caso, non potrà essere pronunciata se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato difensore di fiducia, se l'imputato è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare, se dagli atti emerge la prova che l'imputato è a conoscenza del procedimento nei suoi confronti.
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