In materia di reati edilizi, la revoca della sospensione della pena opera di diritto, nel caso in cui il condannato non abbia provveduto all'istanza di dissequestro ed alla demolizione dell’opera abusiva – adempimento cui la sospensione medesima è subordinata – nel termine richiesto per la revoca del beneficio.
E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, respingendo il ricorso di un soggetto condannato per la realizzazione di una tettoia abusiva, con sospensione della pena a condizione che provvedesse, entro tre mesi, alla demolizione dell’opera posta sotto sequestro.
A parere della Suprema Corte, l’ordinanza impugnata appare correttamente motivata, laddove sancisce la revoca della sospensione della pena, non sussistendo – come invece addotto dal ricorrente – alcuna impossibilità a richiedere tempestivamente il dissequestro con il solo fine di adempiere l’obbligo ripristinatorio.
Del resto – conclude la Corte con sentenza n. 23731 dell’8 giugno 2016 – rientrano nel concetto di impossibilità assoluta ad adempiere, soltanto le cause sopravvenute che rendano oggettivamente inattuabile l’obbligo di demolizione al quale sia stato subordinato il beneficio. Non anche le cause soggettive, o comunque relative, concernenti la pretesa indisponibilità giuridica del bene da demolire.
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