Costituzionalmente legittima la deducibilità limitata dell’IMU al 20% per l’anno 2018: la Consulta conferma la norma fiscale transitoria.
Con la sentenza n. 75 del 27 maggio 2025, la Corte Costituzionale ha affrontato una questione di legittimità costituzionale riguardante la disciplina fiscale della deducibilità dell’IMU (Imposta Municipale Unica) dal reddito d’impresa ai fini IRES (Imposta sul Reddito delle Società).
In particolare, il giudizio ha riguardato l’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013, art. 1, commi 715 e 716), che per gli anni d’imposta dal 2014 al 2018 stabiliva la deducibilità dell’IMU versata sugli immobili strumentali ai fini IRES nella misura del 20%.
Due distinte Corti di giustizia tributaria — quella di primo grado di Cagliari e quella di secondo grado del Lazio — hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 3, 23, 41 e 53 della Costituzione, contestando:
L’Avvocatura dello Stato, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha difeso la costituzionalità della norma, sostenendo:
Con la sentenza n. 75/2025, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità sollevate dalle Corti tributarie, confermando la legittimità della deducibilità limitata dell’IMU nella misura del 20% per i periodi d’imposta dal 2014 al 2018.
Compatibilità con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.)
Secondo la Corte, la norma oggetto di censura deve essere interpretata nel contesto di un’evoluzione normativa coerente e progressiva, avviata con la Legge di stabilità 2014 e culminata nella deducibilità integrale a decorrere dal 2022. In questo quadro, la previsione di una deducibilità parziale al 20% rappresenta una misura transitoria, legittimamente adottata dal legislatore per attenuare gradualmente l’effetto distorsivo derivante dalla totale indeducibilità precedentemente vigente.
Nonostante la deducibilità al 20% non rifletta una perfetta aderenza al principio della capacità contributiva, essa è stata considerata ragionevole alla luce dell’obiettivo di riformare in modo graduale l’intero sistema di imposizione sugli immobili strumentali.
Bilanciamento tra equità fiscale e sostenibilità finanziaria
La Consulta ha inoltre evidenziato come la disciplina censurata costituisca il risultato di un compromesso ponderato tra:
e
Tale bilanciamento è stato ritenuto non irragionevole né arbitrario, poiché collocato in un percorso di progressivo adeguamento normativo e di correzione di un’impostazione fiscale ritenuta eccessivamente penalizzante per le imprese.
Compatibilità con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.)
Pur riconoscendo che la deducibilità integrale di un costo fiscalmente rilevante (come l’IMU su beni strumentali) sarebbe in linea con il principio di capacità contributiva, la Corte ha ritenuto che la disciplina parziale non ne comporta una violazione, in quanto inserita in un quadro normativo in evoluzione, caratterizzato, si ripete, da una progressiva estensione della deducibilità.
In particolare, la Corte ha richiamato la propria sentenza n. 262 del 2020, con cui era stata dichiarata l’illegittimità della totale indeducibilità dell’IMU per l’anno 2012, evidenziando tuttavia che tale pronuncia non può estendersi automaticamente ai regimi successivi, che invece prevedono una deducibilità, sia pure limitata.
Per comprendere il contesto della pronuncia, si riporta la progressione normativa:
Anno d’imposta | Percentuale IMU deducibile ai fini IRES |
---|---|
2013 | 30% (solo per quell’anno) |
2014–2018 | 20% |
2019 | 50% |
2020–2021 | 60% |
2022 e oltre | 100% |
Fonte: art. 14, D.Lgs. n. 23/2011 e successive modifiche normative
Con questa pronuncia, in definitiva, la Corte Costituzionale conferma la legittimità della limitazione al 20% per gli anni 2014–2018, escludendo quindi:
Sintesi del caso | Questione dibattuta | Soluzione della Corte |
---|---|---|
Due Corti di giustizia tributaria (Cagliari e Lazio) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dalla legge n. 147/2013, che per gli anni dal 2014 al 2018 prevedeva la deducibilità al 20% dell’IMU sugli immobili strumentali ai fini IRES. | Per le Corti rimettenti la deducibilità parziale dell’IMU violerebbe i principi costituzionali di capacità contributiva (art. 53), uguaglianza e ragionevolezza (art. 3), e libertà di iniziativa economica (art. 41), trattandosi di un costo certo e inerente all’attività d’impresa. | La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo la misura del 20% una scelta transitoria e ragionevole. Tale disposizione si inserisce in un percorso normativo evolutivo verso la deducibilità integrale (raggiunta dal 2022), compatibile con i principi costituzionali e con l’equilibrio di bilancio (art. 81). |
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