Con la sentenza n. 27020 dell’8 ottobre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione V civile – ha esaminato la questione relativa all’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento IMU nei casi in cui il Comune neghi l’esenzione prevista per gli alloggi sociali.
La decisione consolida l’applicazione del principio di trasparenza amministrativa sancito dallo Statuto del contribuente.
Un ente pubblico di edilizia residenziale aveva impugnato un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2016, con il quale il Comune aveva disconosciuto l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), del D.L. 201/2011 per gli alloggi sociali.
Il provvedimento impositivo non conteneva alcuna motivazione specifica sul diniego dell’esenzione, nonostante l’ente avesse regolarmente presentato la dichiarazione IMU, barrando la casella dedicata alle esenzioni.
L’ente lamentava la violazione dell’obbligo di motivazione, sostenendo che il Comune non avesse indicato le ragioni per cui non riconosceva l’agevolazione richiesta.
La Commissione tributaria regionale aveva tuttavia ritenuto sufficiente la motivazione contenuta nell’avviso, basata sulla mera indicazione dei dati catastali e dell’imposta dovuta.
La questione di diritto
La Suprema Corte è stata chiamata a stabilire se, in materia di IMU, l’amministrazione comunale sia tenuta a motivare espressamente il diniego dell’esenzione per alloggi sociali, soprattutto quando la richiesta proviene da un ente pubblico istituzionalmente deputato alla gestione dell’edilizia residenziale pubblica.
L’analisi normativa
Nel ricostruire il quadro normativo, la Corte ha richiamato le disposizioni vigenti impongono all’amministrazione di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base dell’atto impositivo.
Ha poi precisato che il modello ministeriale di dichiarazione IMU, pur prevedendo una casella generica per le esenzioni, non consente di specificare la tipologia di agevolazione richiesta.
Pertanto, se la dichiarazione proviene da un ente pubblico che gestisce alloggi di edilizia residenziale, la richiesta deve ritenersi univocamente riferita all’esenzione per “alloggi sociali”.
La Corte di Cassazione, al termine della propria disamina, ha enunciato il principio secondo cui, in tema di IMU, è nullo l’avviso di accertamento privo di specifica motivazione sul contestuale diniego dell’esenzione prevista per gli alloggi sociali, anche se la dichiarazione del contribuente si limita alla semplice barratura del campo riservato alle esenzioni.
Le ragioni della Corte
Secondo i giudici di legittimità, la motivazione del diniego è imprescindibile in presenza di una richiesta proveniente da un ente pubblico che opera per finalità sociali, poiché il Comune – in quanto soggetto che gestisce il patrimonio abitativo pubblico – dispone già delle informazioni necessarie per verificare la destinazione degli immobili.
La Corte ha inoltre osservato che la motivazione non coincide con la prova dei presupposti dell’esenzione, ma serve a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e a consentire un contraddittorio effettivo.
Ritenendo dunque fondato il motivo relativo al difetto di motivazione, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l’avviso di accertamento IMU.
Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la novità della questione interpretativa.
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