In caso di contestazione, l'estratto di conto corrente non è prova

Pubblicato il 04 maggio 2011 Con sentenza n. 9695 depositata lo scorso 3 maggio 2011, la Terza sezione civile della Cassazione ha spiegato che, in caso di contestazione da parte del correntista, l'estratto di conto corrente non integra, di per sé, prova a favore della banca dell'entità del credito.

Ed infatti l'estratto di conto corrente rappresenta un atto unilaterale proveniente dal creditore dovendosi, pertanto, ritenere “eccezionale” la valenza probatoria ad esso riconosciuta ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo, valenza “non estensibile al di fuori delle ipotesi espressamente previste”.

Con la stessa decisione, la Suprema corte si è occupata anche si clausole anatocistiche, sancendo l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi su saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente qualora la stessa sia prevista da clausole stipulate prima del Decreto legislativo 342/99 e dalla delibera del Cicr prevista dall'articolo 25, comma 2 di tale decreto; tali clausole – si legge nel testo della decisione - sono da considerare nulle ai sensi dei principi che regolano la successione delle leggi nel tempo.
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