In caso di divisione ereditaria è sempre necessario il contraddittorio

Pubblicato il 30 ottobre 2009
E' stata dichiarata infondata dalla Consulta – sentenza n. 276 del 29 ottobre 2009 – la questione di legittimità promossa dal Tribunale di La Spezia in relazione all'articolo 300, quarto comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, non richiamando l'art. 789 del codice di procedura civile, non prevede la dichiarazione d'interruzione del processo nel caso di morte del contumace, certificata dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione relativa al decreto che fissa l'udienza di discussione del progetto di divisione.

Secondo la Suprema corte, infatti, la comunicazione anche al contumace del decreto previsto dall'art. 789, secondo comma, c.p.c., nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza prevalente, è imposta dalla legge, ossia appunto dalla norma contestata. “Quest'ultima – precisa la Consulta - non può essere letta isolatamente, ma nel contesto del sistema processuale di cui è partecipe”. Alla luce della legislazione vigente, quindi, è già possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma che affermi il principio secondo cui, in caso di morte di una parte contumace in un giudizio di divisione, si deve dichiarare l'interruzione del processo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Femminicidio punito con l'ergastolo: Legge in Gazzetta Ufficiale

03/12/2025

Mercati online ed e-commerce. Corte UE: responsabilità rafforzata sulla privacy

03/12/2025

CCNL Panificazione: aumenti anche per le aziende aderenti a FIPPA

03/12/2025

Quando i boschi non sono luoghi di lavoro? I chiarimenti del Ministero

03/12/2025

Versamenti di fine anno per libretto famiglia e prestazioni occasionali. Chiarimenti Inps

03/12/2025

Divieto di licenziamento: certificato di gravidanza anche solo in sede di ricorso

03/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy