In caso di morte del congiunto la liquidazione del danno va personalizzata

Pubblicato il 10 maggio 2011 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 10107 del 9 maggio 2011 – la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un congiunto va effettuata in via equitativa dal giudice e deve essere personalizzata sul caso singolo, in funzione dell'irreparabilità della perdita e della comunione di vita.

L'organo giudicante – continua la Corte – anche qualora faccia uso delle tabelle di danno diffuse nei più importanti Tribunali, è comunque tenuto ad esplicitare i relativi valori, personalizzando la liquidazione sulla base delle circostanze del caso.

Sulla scorta di tali assunti, i giudici di legittimità hanno ribaltato una decisione di merito in cui il danno per la morte di una donna era stata liquidata nella medesima misura sia con riferimento ai figli che con riferimento al marito.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Riordino della tassazione dei redditi dei terreni: primi chiarimenti

18/09/2025

ISCRO: come prepararsi alla scadenza del 31 ottobre

18/09/2025

Regole nuove sui redditi agricoli e fondiari

18/09/2025

Avviso 2/2025 Terzo Settore: al via i finanziamenti per progetti di rilevanza nazionale

18/09/2025

Contributo forfettario per negoziazioni paritetiche: presentazione delle richieste

18/09/2025

Polizze agricole: proroga termini PAI e SGR al 30 settembre 2025

18/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy