In caso di morte del congiunto la liquidazione del danno va personalizzata

Pubblicato il 10 maggio 2011 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 10107 del 9 maggio 2011 – la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un congiunto va effettuata in via equitativa dal giudice e deve essere personalizzata sul caso singolo, in funzione dell'irreparabilità della perdita e della comunione di vita.

L'organo giudicante – continua la Corte – anche qualora faccia uso delle tabelle di danno diffuse nei più importanti Tribunali, è comunque tenuto ad esplicitare i relativi valori, personalizzando la liquidazione sulla base delle circostanze del caso.

Sulla scorta di tali assunti, i giudici di legittimità hanno ribaltato una decisione di merito in cui il danno per la morte di una donna era stata liquidata nella medesima misura sia con riferimento ai figli che con riferimento al marito.
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