In Gazzetta il Testo Unico IVA: applicazione dal 2027

Pubblicato il 02 febbraio 2026

Il Testo Unico IVA è approdato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto legislativo n. 10 del 19 gennaio 2026, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2025, è stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4 alla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2026.

Il nuovo corpus normativo, composto da 171 articoli, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, in forza del decreto-legge Milleproroghe, che ha rinviato di un anno l’applicazione dei Testi Unici già adottati nell’ambito della Riforma fiscale (legge delega n. 111/2023).

Il rinvio riguarda, oltre all’IVA, anche i Testi Unici in materia di sanzioni tributarie, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione, imposta di registro e altri tributi indiretti.

Un riordino organico della disciplina IVA

Il D.lgs. n. 10/2026 realizza un’operazione di riordino complessivo della normativa IVA, accorpando in un unico atto:

Sotto il profilo sistematico, il Testo Unico adotta una struttura coerente con la direttiva IVA 2006/112/UE, nella versione “rifusa”, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa. L’obiettivo è superare la frammentazione normativa e garantire certezza del diritto a professionisti, imprese ed enti.

Struttura del Testo Unico IVA

Il nuovo Testo Unico IVA si presenta come un codice moderno, articolato in quattro Titoli principali:

Una novità metodologica rilevante è la separazione tra la disciplina sostanziale dell’imposta (il “cosa” è tassato), contenuta nel Testo Unico IVA, e la gestione procedurale (fatturazione, dichiarazioni, accertamenti, rimborsi), confluita in altri Testi Unici dedicati agli adempimenti e alla riscossione.

Tabelle e aliquote: razionalizzazione e chiarezza

Il Testo Unico è completato da quattro tabelle, tra cui assume rilievo centrale la Tabella A, che elenca:

Le tabelle sono state depurate delle disposizioni non più vigenti e integrate con norme esterne.

Sono state inoltre “cristallizzate” disposizioni spesso frammentarie, come le aliquote agevolate per giornali e libri identificati tramite codici ISBN e ISSN.

Il riordino delle esenzioni e le norme interpretative

Particolare attenzione è stata dedicata al riordino delle esenzioni IVA, ora sistematizzate nel Testo Unico, e alla raccolta delle norme di interpretazione autentica.

Queste ultime non sono state integrate nelle singole disposizioni, ma confluiscono nell’articolo 169, che raccoglie, tra le altre, la previsione dell’art. 51 della legge n. 342/2000. Tale norma chiarisce che non rileva ai fini IVA, neppure ai fini delle limitazioni alla detrazione, la cessione di aree o opere di urbanizzazione ai comuni effettuata a scomputo degli oneri o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.

Testo Unico IVA e settore non profit

Il Testo Unico IVA, approvato con il DLgs n. 10 del 19 gennaio 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, introduce un rilevante riassetto sistematico della disciplina IVA applicabile agli enti del settore non profit, con effetti destinati a manifestarsi a partire dal 1° gennaio 2027.

L’intervento si colloca nel solco della Riforma fiscale (legge delega n. 111/2023) e si coordina con la progressiva attuazione della riforma del Terzo settore, in particolare con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 146/2021.

Il Testo Unico IVA recepisce la nuova disciplina dei rapporti tra associazioni e soci, come ridefinita dal DL n. 146/2021, la cui entrata in vigore è stata più volte prorogata e, da ultimo, fissata al 1° gennaio 2026.

Poiché tale data coincide con il momento di applicazione del Testo Unico IVA, il legislatore ha operato una scelta di pulizia normativa, riportando nel nuovo testo esclusivamente la disciplina aggiornata, senza riprodurre le disposizioni transitorie applicabili fino al 31 dicembre 2026.

Ne deriva che:

Soggettività passiva IVA per enti associativi

Uno degli interventi più significativi riguarda la ridefinizione della soggettività passiva IVA per gli enti associativi.

Nell’articolo 3 del Testo Unico IVA, dedicato agli esercenti attività d’impresa, non compaiono più le disposizioni speciali contenute nel DPR n. 633/1972, articolo 4, commi 4 e seguenti, secondo cui non si consideravano commerciali, agli effetti dell’imposta, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate:

Tale impostazione, ritenuta nel tempo non pienamente compatibile con il diritto unionale, viene definitivamente superata.

Dalla “non commercialità” alle operazioni esenti IVA

Le operazioni tipiche del mondo associativo non scompaiono dal perimetro IVA, ma vengono ricollocate sistematicamente tra le operazioni esenti.

In particolare, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese dagli enti non profit in favore di soci, associati o partecipanti:

La scelta legislativa è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e con l’impostazione della direttiva 2006/112/UE, che privilegia:

Implicazioni operative per gli enti non profit

Il nuovo assetto comporta rilevanti conseguenze applicative per gli enti del settore non profit, tra cui:

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