In “GU” alcune semplificazioni in materia di risparmio energetico

Pubblicato il 29 settembre 2009

Ha trovato spazio in “Gazzetta Ufficiale” n. 224 del 26 settembre 2009, il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2009, recante il titolo: “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Il presente decreto, che entrerà in vigore l’11 ottobre 2009, apporta alcune modifiche al decreto del 19 febbraio 2007 del ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministro dello Sviluppo economico. Tra le principali novità, si segnala:

- per le agevolazioni sul risparmio energetico, l’asseverazione del tecnico abilitato che attesta la conformità alla legge, potrà essere sostituita da quella del direttore dei lavori;

- l’asseverazione ai fini del 55% può essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici;

- per la sostituzione delle finestre comprensive di infissi, la certificazione del produttore sui requisiti minimi non deve essere più corredata dalla certificazione dei singoli componenti rilasciata nel rispetto della normativa europea;

- per gli impianti fotovoltaici, le detrazioni Irpef o Ires del 55% non possono essere cumulabili con il premio aggiuntivo previsto per gli impianti fotovoltaici che beneficiano delle tariffe incentivanti.

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