In G.U. Decreto ministeriale di modifica su criteri di iscrizione ed indennità dei mediatori

Pubblicato il 26 agosto 2011 Sulla Gazzetta ufficiale n. 197 del 25 agosto 2011 è stato pubblicato un Decreto del ministero della Giustizia, il n. 145 del 6 luglio 2011, contenente una serie di modifiche al provvedimento n. 180/2010 relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori, nonchè all'approvazione delle indennità che spettano agli organismi di conciliazione. Come già annunciato dal capo dell'ufficio legislativo del ministero della Giustizia, Augusta Iannini, il decreto interviene per sopperire alle disfunzioni che si sono manifestate nei primi mesi di applicazione della nuova normativa.

In primo luogo, diventano maggiormente stringenti le norme relative alla formazione ed alla professionalità dei mediatori e formatori. In tale contesto, sarà l’Ispettorato generale del ministero della Giustizia ad occuparsi della vigilanza dei vari organismi iscritti. Per quel che concerne i mediatori, questi dovranno dare prova di possedere una specifica formazione e di un aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione; gli stessi saranno inoltre tenuti a partecipare, nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, a venti casi di mediazione tenuti presso gli organismi.

Nell’assegnazione degli affari di mediazione, si rafforza la necessità che vangano fissati criteri inderogabili, “predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta”.

Per quel che riguarda l'ipotesi in cui una delle parti convocate non si presenti all'incontro per la conciliazione, viene precisato che il mediatore svolge comunque l’incontro con la parte istante ed, in tali ipotesi, l’organismo rilascerà attestato di conclusione del procedimento all'esito del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata e mancato accordo.

Il testo si occupa, infine, della quantificazione delle indennità dovute al mediatore; nel dettaglio, viene sancito che, in presenza di procedimenti in contumacia, debba essere preso a riferimento l'importo massimo previsto, ridotto “a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni”.
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