INAIL: aggiornato il tasso di interesse per rateazioni e sanzioni civili

Pubblicato il 24 settembre 2024

Con la circolare n. 28 del 20 settembre 2024, l’Inail comunica l’aggiornamento del tasso di interesse per le rateazioni dei debiti relativi ai premi assicurativi e accessori, nonché le sanzioni civili applicabili in caso di mancato o ritardato pagamento. L’aggiornamento deriva dalla decisione da parte della Banca Centrale Europea (BCE) del 12 settembre 2024 (Allegato 1), che ha fissato al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) con decorrenza dal 18 settembre 2024.

Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori

I piani di ammortamento relativi alle istanze di rateazione presentate dal 18 settembre 2024 saranno determinati applicando un tasso di interesse del 9,65%. Di converso, i piani già in corso rimarranno invece invariati, con il tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza (Allegato 2).

Sanzioni civili

In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui importo è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il datore di lavoro è tenuto:

Sanzioni per evasione contributiva

Nel caso di evasione contributiva dovuta a omissioni o dichiarazioni non veritiere, il datore di lavoro che denuncia spontaneamente la situazione debitoria prima di contestazioni o richieste da parte degli enti e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, sarà soggetto alle seguenti sanzioni civili:

NOTA BENE: In ogni caso, la sanzione civile non può superare il 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro i termini di legge.

Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali

Per le aziende sottoposte a procedura concorsuale, sono previste riduzioni delle sanzioni civili, che possono scendere fino al tasso legale, a condizione che siano pagati integralmente i contributi e le spese. Nello specifico, il tasso sarà ridotto al 3,65% in caso di mancato o ritardato pagamento e al 5,65% in caso di evasione.

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