Inail, il premio assicurativo per gli stagisti a carico dei soggetti promotori

Pubblicato il 24 settembre 2011 L’Inail, con la nota 6295 del 2011 ricorda che i soggetti promotori devono assicurare gli stagisti e pagare il relativo premio all’ente assicuratore. Ciò in quanto la pubblicazione della Manovra di fine estate - con cui è divenuta operativa la nuova disciplina sui tirocini - non ha modificato il regime assicurativo disciplinato dal Dm n. 142/2008.

Ne consegue che i soggetti promotori restano obbligati ad assicurare gli stagisti contro gli infortuni sul lavoro all’Inail e ad apposita compagnia assicurativa per la parte relativa alla responsabilità civile contro terzi. Le Regioni, a loro discrezione, possono assumere a proprio carico gli oneri connessi alle suddette coperture assicurative.

Per ciò che riguarda l’Inail, il premio deve essere calcolato in base alla retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita in vigore, rapportato ai giorni di effettiva presenza e al tasso corrispondente nell’ambito della gestione tariffaria in cui è inquadrato il soggetto promotore del tirocinio. Se il tirocinio è promosso da istituti scolastici statali e da università statali, si applica la tutela nella forma speciale della gestione per conto dello Stato.
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