INAIL. Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi

Pubblicato il 02 settembre 2014 Con circolare n. 37 dell’1 settembre 2014, l’INAIL ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, riportati nella circolare 21/2014, a seguito del decreto ministeriale 10 giugno 2014 che ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza 1 luglio 2014 ed ha stabilito il minimale e il massimale di rendita nelle misure di € 16.163,70 e di € 30.018,30.

Gli aggiornamenti sono relativi a:

- lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita;

- familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.;

- lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 84/1994;

- lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time;

- lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time;

- retribuzione di ragguaglio;

- compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati;

- retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti;

- alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico–scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro.
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