INAIL: nuovi tassi di interesse e sanzioni civili dal 23 aprile

Pubblicato il 23 aprile 2025

L'INAIL, con la circolare n. 27 del 22 aprile 2025, recepisce gli effetti della decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) del 17 aprile 2025, che ha fissato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) al 2,40%.

Per effetto di tale decisione, a decorrere dal 23 aprile 2025, variano - in diminuzione - il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori  e quello per la determinazione delle sanzioni civili.

Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori

I debiti per premi assicurativi e accessori possono essere oggetto di pagamento rateale. L’articolo 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996 prevede che il tasso da applicare sia quello delle ORP maggiorato di 6 punti percentuali.

Alla luce del nuovo tasso BCE del 2,40%, il nuovo tasso di interesse per le rateazioni delle istanze presentate dal 23 aprile 2025 sarà pari all’8,40%. Le rateazioni in corso non subiscono modifiche e restano vincolate ai piani di ammortamento già determinati con il tasso vigente alla data della rispettiva istanza.

Sanzioni civili per ritardi e omissioni

Secondo l’articolo 116, comma 8, lettera a)  della L. n. 388/2000 prevede, per il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi, che, se l'ammontare è rilevabile da denunce o registrazioni obbligatorie, la sanzione civile annua sia pari al tasso ORP + 5,5 punti, quindi 7,90% a decorrere dal 23 aprile 2025. 

Se il pagamento avviene entro 120 giorni in unica soluzione e prima di contestazioni, la sanzione è pari al solo tasso ORP, ovvero 2,40%. 

L’articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che in caso di evasione contributiva (registrazioni o denunce omesse o false):

se la denuncia avviene spontaneamente entro 12 mesi e il versamento è effettuato entro 30 giorni, la sanzione civile è pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti,e quindi al 7,90% (2,40% + 5,5%) dal 23 aprile 2025;

se il versamento avviene entro 90 giorni, la sanzione civile è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti, e pertanto del 9,90% (2,40% + 7,5%) dal 23 aprile 2025.

È importante sottolineare che in ogni caso la sanzione civile non può superare il 40% dei premi non versati entro la scadenza.

Sanzioni civili ridotte in caso di procedure concorsuali

Infine, come previsto dalla delibera del CdA INAIL n. 13 del 17 gennaio 2002 per le aziende sottoposte a procedure concorsuali:

La stessa delibera prevede che, se il tasso ufficiale di riferimento – ex art. 2, comma 1, d.lgs. 213/1998 – diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali aumentati di due punti. Pertanto, a decorrere dal 23 aprile 2025, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 2,40%, mentre in caso di evasione si applica il tasso del 4,40%.
 

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