Inail, rivalutate le prestazioni nei settori industria, navigazione, agricoltura e domestico

Pubblicato il 24 giugno 2025

Pubblicata dall’Inail la circolare n. 37 del 20 giugno 2025 che rende nota la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche erogate dall’Istituto.

La rivalutazione decorre dal 1° gennaio 2025 e interessa i settori:

Tale aggiornamento tiene conto della variazione, pari al 17,07%, della retribuzione media giornaliera calcolata tra il 2020 e il 2024, soglia che ha determinato l’attivazione della rivalutazione biennale prevista dalla normativa vigente.

È quindi superato, per l’anno 2025, il meccanismo ordinario di adeguamento su base Istat previsto dall’art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Quadro normativo di riferimento

Ecco i principali riferimenti normativi, suddivisi tra fonti legislative e provvedimenti attuativi di natura amministrativa, che regolano l’oggetto della circolare Inail.

Leggi e decreti

  1. D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, si tratta del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che costituisce il fondamento dell’intero sistema assicurativo gestito dall’Inail. La circolare richiama in particolare gli articoli 76, 85, 116, 124, 218, 233 e 235, che disciplinano rispettivamente le modalità di calcolo delle rendite, i criteri di rivalutazione e le prestazioni accessorie.
  2. Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 11, norma che ha introdotto il principio della rivalutazione annuale automatica delle retribuzioni di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche, qualora non si verifichi una variazione retributiva almeno pari al 10%. Per l’anno 2025, essendosi superata tale soglia, si applica il meccanismo biennale previsto da altra normativa.
  3. Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 534 e 535, legge di bilancio 2019 che ha inciso significativamente sul sistema assicurativo, prevedendo:

Atti amministrativi e decreti attuativi

  1. Delibera del Consiglio di Amministrazione Inail n. 40 del 26 marzo 2025, provvedimento cheha approvato formalmente la proposta tecnica di rivalutazione per l’anno 2025, successivamente recepita nei decreti ministeriali. La delibera si fonda sui dati Istat e sulle rilevazioni retributive, proponendo l’applicazione di un coefficiente di rivalutazione pari a 1,0084, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2025.
  2. Decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 56 del 24 aprile 2025, che riguarda la rivalutazione delle prestazioni economiche nei settori industria, navigazione e ambito domestico e stabilisce le nuove soglie per la retribuzione media giornaliera, la retribuzione annua minima e massima, e i limiti per le varie categorie di lavoratori.
  3. Decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 57 del 24 aprile 2025, concernente specificamente il settore agricolo, per il quale viene stabilita la retribuzione convenzionale annua da utilizzare per la liquidazione delle rendite. Vengono inoltre definiti i criteri differenziati in base alla tipologia di rapporto lavorativo (subordinati a tempo determinato, indeterminato, autonomi).

Rivalutazione delle prestazioni economiche Inail dal 1° gennaio 2025

La rivalutazione disposta dall’Inail interessa, come accennato, quattro macro-settori produttivi, ciascuno con caratteristiche contributive e assicurative specifiche.

Coefficienti di rivalutazione applicati

Il calcolo della rivalutazione si basa su un principio combinato, disciplinato principalmente dall’art. 20 della legge n. 41/1986 e dall’art. 11 del D.Lgs. n. 38/2000.

In particolare, per l’anno 2025, si è registrata una variazione retributiva del +17,07% tra la retribuzione media giornaliera del 2024 rispetto al 2020.

Tale variazione ha superato la soglia del 10% prevista per l’applicazione della rivalutazione strutturale biennale; di conseguenza, è stato adottato un coefficiente di rivalutazione pari a 1,0084, che ha comportato anche il riassorbimento delle rivalutazioni Istat effettuate negli anni precedenti (2021–2023). L’effetto netto della rivalutazione al 1° gennaio 2025, quindi, riflette un aggiornamento consolidato, calcolato su base retributiva e non meramente inflattiva.

Rendite per inabilità permanente

L’adeguamento delle rendite per inabilità permanente rappresenta uno degli elementi più rilevanti della circolare. Gli importi vengono determinati in base alle nuove soglie di retribuzione media giornaliera, differenziate per settore.

Settore industria e navigazione

Per il settore industria, la retribuzione media giornaliera è stata fissata in € 97,27, parametro base per la determinazione degli importi annuali:

Nel settore navigazione, pur applicandosi la stessa retribuzione media giornaliera, sono previsti limiti differenziati per categoria professionale.

Questi importi sono calcolati tenendo conto delle peculiarità del lavoro marittimo, del grado di responsabilità e dell'esposizione a rischi specifici.

Settore agricoltura

Nel settore agricolo, la base di calcolo per le rendite varia a seconda della tipologia di rapporto di lavoro:

Questi parametri riflettono la natura stagionale e discontinua del lavoro agricolo, offrendo al contempo una tutela minima garantita.

Infortuni in ambito domestico

Per quanto riguarda gli infortuni in ambito domestico, si applica un importo convenzionale pari alla retribuzione annua minima del settore industria, ossia € 20.426,70, criterio che garantisce uniformità nel trattamento rispetto ad altri lavoratori in situazioni comparabili di invalidità.

Prestazione una tantum

Per le inabilità permanenti comprese tra il 6% e il 15%, viene riconosciuta una prestazione una tantum, la cui finalità è compensativa ma non rientra nel sistema delle rendite continuative.

L’importo aggiornato al 2025 è pari a € 395,00.

Questo tipo di prestazione si applica in conformità a quanto previsto dal DM 13 novembre 2019 e si riferisce a eventi occorsi a partire dal 1° gennaio 2019.

Assegno una tantum per decesso

In caso di eventi mortali derivanti da infortunio o malattia professionale, i superstiti hanno diritto a un assegno una tantum pari a € 12.342,84. Questo importo, già definito dalla legge n. 145/2018, art. 1, comma 1126, rappresenta un sostegno economico immediato per i familiari aventi diritto.

Indennità temporanea in agricoltura

Nel settore agricolo, l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta varia in funzione della tipologia contrattuale.

Tale misura garantisce un’indennità minima congrua anche in assenza di regolare documentazione retributiva per alcune categorie.

Assegno per assistenza personale continuativa

L’assegno per assistenza personale continuativa, destinato a soggetti totalmente inabili che necessitano di supporto costante per le attività della vita quotidiana, è stato rivalutato proporzionalmente. L’importo aggiornato al 2025 è pari a € 672,72.

Questa misura si applica a tutti i settori assicurativi e rappresenta un’integrazione importante per i casi di inabilità totale.

Assegni continuativi mensili

Sono stati infine aggiornati gli importi degli assegni continuativi mensili, riconosciuti nei casi di silicosi, asbestosi o specifiche condizioni patologiche liquidate in capitale. I nuovi importi, diversificati per percentuale di inabilità e settore, sono i seguenti:

Percentuale di inabilità

Industria

Agricoltura

Da 50 a 59

€ 377,46

€ 472,79

Da 60 a 79

€ 529,59

€ 659,76

Da 80 a 89

€ 983,27

€ 1.132,69

Da 90 a 100

€ 1.514,87

€ 1.605,21

100 + APC

€ 2.188,44

€ 2.278,28

Le rivalutazioni sono effettuate ai sensi dell’art. 8 della legge n. 780/1975, che dispone l’adeguamento periodico degli importi sulla base degli stessi criteri applicati alle rendite ordinarie.

Riliquidazione delle prestazioni in corso

La riliquidazione delle prestazioni Inail è finalizzata a garantire la coerenza tra le rendite già erogate e i nuovi valori economici determinati con decorrenza 1° gennaio 2025.

L’operazione si configura come un adeguamento tecnico, automatico per la maggior parte delle posizioni, ma può richiedere anche interventi manuali da parte delle sedi competenti, soprattutto nei casi residui o soggetti a particolari regimi di calcolo.

I coefficienti di rivalutazione applicati alla riliquidazione variano in funzione del periodo di riferimento della rendita originaria:

Categorie e limiti applicabili

La circolare specifica i parametri da utilizzare per le diverse categorie di lavoratori agricoli e autonomi, con riferimento esplicito alle condizioni contrattuali e alla decorrenza temporale delle rendite.

Categoria di lavoratori

Decorrenza

Base retributiva per riliquidazione

Subordinati a tempo determinato (agricoltura)

Qualsiasi

€ 30.834,39 (convenzionale annua)

Subordinati a tempo indeterminato (agricoltura)

Dal 1° gennaio 1982

Minimo: € 20.426,70 – Massimo: € 37.935,30

Subordinati a tempo indeterminato (agricoltura)

Anteriore al 1° gennaio 1982

€ 30.834,39 (convenzionale annua)

Autonomi (agricoltura)

Anteriore al 1° giugno 1993

€ 30.834,39 (convenzionale annua)

Autonomi (agricoltura)

Dal 1° giugno 1993

€ 20.426,70 (minimale settore industria)

Integrazione della rendita per l’anno 2024

Per quanto riguarda le integrazioni delle rendite riferite al 2024, la circolare chiarisce che le pratiche non ancora definite al momento dell’elaborazione della rivalutazione devono essere trattate considerando già l’importo rivalutato.

Le integrazioni dovranno essere effettuate sulla base del rateo aggiornato, assicurando la continuità del trattamento economico anche per i casi non ancora oggetto di provvedimento formale.

Si tratta di una misura volta a prevenire disallineamenti tra le rendite in corso e quelle riliquidate, assicurando equità sostanziale anche per gli assicurati coinvolti in procedimenti ancora in fase istruttoria.

NOTA BENE: la rivalutazione automatica delle prestazioni particolari erogate a seguito di rettifiche per errore saranno eseguite d’ufficio con il rateo di agosto 2025.

Comunicazione e pagamento delle liquidazioni

Le comunicazioni relative ai nuovi importi delle rendite rivalutate saranno inviate agli interessati tramite i modelli 170/I e 171/I, predisposti dalla Direzione centrale per l’organizzazione digitale. Tali modelli includono:

Contestualmente alla ricezione della comunicazione, gli interessati dovranno verificare i propri dati anagrafici e, in caso di variazioni, comunicare tempestivamente le informazioni aggiornate alla sede competente, utilizzando il modulo allegato.

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