Pubblicata dall’Inail la circolare n. 37 del 20 giugno 2025 che rende nota la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche erogate dall’Istituto.
La rivalutazione decorre dal 1° gennaio 2025 e interessa i settori:
Tale aggiornamento tiene conto della variazione, pari al 17,07%, della retribuzione media giornaliera calcolata tra il 2020 e il 2024, soglia che ha determinato l’attivazione della rivalutazione biennale prevista dalla normativa vigente.
È quindi superato, per l’anno 2025, il meccanismo ordinario di adeguamento su base Istat previsto dall’art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
Ecco i principali riferimenti normativi, suddivisi tra fonti legislative e provvedimenti attuativi di natura amministrativa, che regolano l’oggetto della circolare Inail.
Leggi e decreti
Atti amministrativi e decreti attuativi
La rivalutazione disposta dall’Inail interessa, come accennato, quattro macro-settori produttivi, ciascuno con caratteristiche contributive e assicurative specifiche.
Coefficienti di rivalutazione applicati
Il calcolo della rivalutazione si basa su un principio combinato, disciplinato principalmente dall’art. 20 della legge n. 41/1986 e dall’art. 11 del D.Lgs. n. 38/2000.
In particolare, per l’anno 2025, si è registrata una variazione retributiva del +17,07% tra la retribuzione media giornaliera del 2024 rispetto al 2020.
Tale variazione ha superato la soglia del 10% prevista per l’applicazione della rivalutazione strutturale biennale; di conseguenza, è stato adottato un coefficiente di rivalutazione pari a 1,0084, che ha comportato anche il riassorbimento delle rivalutazioni Istat effettuate negli anni precedenti (2021–2023). L’effetto netto della rivalutazione al 1° gennaio 2025, quindi, riflette un aggiornamento consolidato, calcolato su base retributiva e non meramente inflattiva.
L’adeguamento delle rendite per inabilità permanente rappresenta uno degli elementi più rilevanti della circolare. Gli importi vengono determinati in base alle nuove soglie di retribuzione media giornaliera, differenziate per settore.
Settore industria e navigazione
Per il settore industria, la retribuzione media giornaliera è stata fissata in € 97,27, parametro base per la determinazione degli importi annuali:
Nel settore navigazione, pur applicandosi la stessa retribuzione media giornaliera, sono previsti limiti differenziati per categoria professionale.
Questi importi sono calcolati tenendo conto delle peculiarità del lavoro marittimo, del grado di responsabilità e dell'esposizione a rischi specifici.
Settore agricoltura
Nel settore agricolo, la base di calcolo per le rendite varia a seconda della tipologia di rapporto di lavoro:
Questi parametri riflettono la natura stagionale e discontinua del lavoro agricolo, offrendo al contempo una tutela minima garantita.
Infortuni in ambito domestico
Per quanto riguarda gli infortuni in ambito domestico, si applica un importo convenzionale pari alla retribuzione annua minima del settore industria, ossia € 20.426,70, criterio che garantisce uniformità nel trattamento rispetto ad altri lavoratori in situazioni comparabili di invalidità.
Per le inabilità permanenti comprese tra il 6% e il 15%, viene riconosciuta una prestazione una tantum, la cui finalità è compensativa ma non rientra nel sistema delle rendite continuative.
L’importo aggiornato al 2025 è pari a € 395,00.
Questo tipo di prestazione si applica in conformità a quanto previsto dal DM 13 novembre 2019 e si riferisce a eventi occorsi a partire dal 1° gennaio 2019.
In caso di eventi mortali derivanti da infortunio o malattia professionale, i superstiti hanno diritto a un assegno una tantum pari a € 12.342,84. Questo importo, già definito dalla legge n. 145/2018, art. 1, comma 1126, rappresenta un sostegno economico immediato per i familiari aventi diritto.
Nel settore agricolo, l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta varia in funzione della tipologia contrattuale.
Tale misura garantisce un’indennità minima congrua anche in assenza di regolare documentazione retributiva per alcune categorie.
L’assegno per assistenza personale continuativa, destinato a soggetti totalmente inabili che necessitano di supporto costante per le attività della vita quotidiana, è stato rivalutato proporzionalmente. L’importo aggiornato al 2025 è pari a € 672,72.
Questa misura si applica a tutti i settori assicurativi e rappresenta un’integrazione importante per i casi di inabilità totale.
Sono stati infine aggiornati gli importi degli assegni continuativi mensili, riconosciuti nei casi di silicosi, asbestosi o specifiche condizioni patologiche liquidate in capitale. I nuovi importi, diversificati per percentuale di inabilità e settore, sono i seguenti:
Percentuale di inabilità |
Industria |
Agricoltura |
---|---|---|
Da 50 a 59 |
€ 377,46 |
€ 472,79 |
Da 60 a 79 |
€ 529,59 |
€ 659,76 |
Da 80 a 89 |
€ 983,27 |
€ 1.132,69 |
Da 90 a 100 |
€ 1.514,87 |
€ 1.605,21 |
100 + APC |
€ 2.188,44 |
€ 2.278,28 |
Le rivalutazioni sono effettuate ai sensi dell’art. 8 della legge n. 780/1975, che dispone l’adeguamento periodico degli importi sulla base degli stessi criteri applicati alle rendite ordinarie.
La riliquidazione delle prestazioni Inail è finalizzata a garantire la coerenza tra le rendite già erogate e i nuovi valori economici determinati con decorrenza 1° gennaio 2025.
L’operazione si configura come un adeguamento tecnico, automatico per la maggior parte delle posizioni, ma può richiedere anche interventi manuali da parte delle sedi competenti, soprattutto nei casi residui o soggetti a particolari regimi di calcolo.
I coefficienti di rivalutazione applicati alla riliquidazione variano in funzione del periodo di riferimento della rendita originaria:
Categorie e limiti applicabili
La circolare specifica i parametri da utilizzare per le diverse categorie di lavoratori agricoli e autonomi, con riferimento esplicito alle condizioni contrattuali e alla decorrenza temporale delle rendite.
Categoria di lavoratori |
Decorrenza |
Base retributiva per riliquidazione |
---|---|---|
Subordinati a tempo determinato (agricoltura) |
Qualsiasi |
€ 30.834,39 (convenzionale annua) |
Subordinati a tempo indeterminato (agricoltura) |
Dal 1° gennaio 1982 |
Minimo: € 20.426,70 – Massimo: € 37.935,30 |
Subordinati a tempo indeterminato (agricoltura) |
Anteriore al 1° gennaio 1982 |
€ 30.834,39 (convenzionale annua) |
Autonomi (agricoltura) |
Anteriore al 1° giugno 1993 |
€ 30.834,39 (convenzionale annua) |
Autonomi (agricoltura) |
Dal 1° giugno 1993 |
€ 20.426,70 (minimale settore industria) |
Per quanto riguarda le integrazioni delle rendite riferite al 2024, la circolare chiarisce che le pratiche non ancora definite al momento dell’elaborazione della rivalutazione devono essere trattate considerando già l’importo rivalutato.
Le integrazioni dovranno essere effettuate sulla base del rateo aggiornato, assicurando la continuità del trattamento economico anche per i casi non ancora oggetto di provvedimento formale.
Si tratta di una misura volta a prevenire disallineamenti tra le rendite in corso e quelle riliquidate, assicurando equità sostanziale anche per gli assicurati coinvolti in procedimenti ancora in fase istruttoria.
NOTA BENE: la rivalutazione automatica delle prestazioni particolari erogate a seguito di rettifiche per errore saranno eseguite d’ufficio con il rateo di agosto 2025.
Le comunicazioni relative ai nuovi importi delle rendite rivalutate saranno inviate agli interessati tramite i modelli 170/I e 171/I, predisposti dalla Direzione centrale per l’organizzazione digitale. Tali modelli includono:
Contestualmente alla ricezione della comunicazione, gli interessati dovranno verificare i propri dati anagrafici e, in caso di variazioni, comunicare tempestivamente le informazioni aggiornate alla sede competente, utilizzando il modulo allegato.
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