La circolare Inail n. 45 del 1° agosto 2025 interviene a chiarire alcuni punti in merito alla rivalutazione degli indennizzi per danno biologico a partire dal 1° luglio 2025.
La legge di stabilità 2016 ha infatti introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’Inail a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente.
Per l’anno 2025, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - intervenuta tra il 2023 e il 2024 - pari allo 0,8%.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 giugno 2025, n. 85 (riportato in allegato alla circolare) è stata pertanto disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2025.
La rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo, e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, sulla quota parte dei ratei di rendita relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.
La rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2025; nello specifico, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2025 l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni.
NOTA BENE: gli importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2025.
Per gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2025, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo3.
Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2025, la rivalutazione sarà invece corrisposta a seguito dell’accertamento definitivo.
In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2025 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.
Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica invece solo ai maggiori importi eventualmente liquidati dal 1° luglio 2025.
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