INAIL: rivalutato l’assegno di incollocabilità. Conguagli a ottobre

Pubblicato il 27 luglio 2023

L’INAIL, con la circolare n. 34 del 26 luglio 2023, ha reso noto che dal 1° luglio 2023 l’importo dell’assegno di incollocabilità è rivalutato nella misura di 290,11 euro mensili.

Destinatari e caratteristiche dell’assegno di incollocabilità

L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica spettante agli invalidi titolari di rendita per infortunio o malattia professionale che non possono essere assunti obbligatoriamente e con specifici requisiti (età non superiore ai 65 anni e grado di inabilità non inferiore al 34 per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006 e grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20% per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007).

L’assegno è pagato mensilmente su domanda all’INAIL insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente.

Rivalutazione dell’assegno

A stabilire il nuovo importo aggiornato è il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’8 giugno 2023, n. 84, pubblicato nella sezione Pubblicità Legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro.

Il decreto approva la proposta adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Inail con delibera 15 maggio 2023, n. 117.

L’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stato rivalutato sulla base della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022, pari all’8,1%.

Conguagli

L’INAIL, con la circolare n. 34 del 26 luglio 2023,  comunica infine che la Direzione centrale per l’organizzazione digitale conguaglierà gli importi spettanti a seguito della rivalutazione con il rateo di ottobre 2023.

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