Inammissibilità da usare se il rigore estremo è davvero giustificato

Pubblicato il 04 aprile 2011 Gli originali dei ricorsi devono essere spediti all’Amministrazione; le copie depositate in Ctp. L’inverso non rappresenta altro che una semplice irregolarità accertabile dal giudice. È quanto ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 6130 depositata il 16 marzo 2011, nella quale è considerato meramente irregolare anche il fatto che detta copia non recasse la firma né dei contribuenti né del loro difensore.

In sostanza, richiamando la pregressa sentenza 21170/05, la Corte ribadisce che le previsioni di inammissibilità, stante il rigore sanzionatorio, “devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato”.

La Cassazione, invece, non avalla la tesi che la notifica delle sentenze sarebbe stata valida anche se effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente. I contribuenti asserivano che, dal momento che la norma prevede l'utilizzo della raccomandata con ricevuta di ritorno, l'intervento dell'ufficiale fosse superfluo, e che, in ogni caso, sarebbe intervenuta la sanatoria prevista dall'articolo 156 del Codice di procedura civile poiché l'Ufficio era venuto effettivamente a conoscenza della sentenza, tant'è che aveva sgravato le imposte iscritte a ruolo.

Nella sentenza si precisa, al contrario, che “ai fini della decorrenza del termine per impugnare, rileva esclusivamente la conoscenza acquisita mediante rituale notificazione del provvedimento impugnato, restando improduttiva di effetti, in caso di nullità di tale notificazione, la conoscenza acquisita aliunde, che non è idonea a sanare la nullità per raggiungimento dello scopo”.
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