Inammissibilità per difetto motivi specifici

Pubblicato il 01 novembre 2016

Le Sezioni unite penali di Cassazione sono state interpellate per precisare se, e a quali condizioni e limiti, il difetto di specificità dei motivi di appello comporti l’inammissibilità della impugnazione.

Il Massimo Collegio di legittimità si è occupato della questione, sollevata nell’ambito di un procedimento penale, nel corso dell’udienza del 27 ottobre 2016, fornendo una soluzione di cui è stata data notizia con informazione provvisoria.

In particolare, è stato anticipato che l’appello, così come il ricorso per cassazione, è da considerare inammissibile per difetto di specificità dei motivi nel caso in cui non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.

Si resta in attesa del deposito della relativa motivazione.

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