Incarichi esterni, la gara è la regola

Pubblicato il 16 gennaio 2009

La Corte conti dell'Emilia Romagna, con deliberazioni da n. 105 a n. 113 del 18 dicembre 2008, ha ribadito la necessità, per l'attribuzione di incarichi esterni da parte di enti locali, di prevedere una procedura comparativa. Così, in primo luogo, gli enti devono riscontrare in concreto e con riferimento a precisi parametri, l'assenza, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, della figura professionale idonea a svolgere l'incarico. L'affidamento diretto di un incarico, evidenziano i giudici, deve rappresentare un'eccezione, che dovrà essere motivata caso per caso nell'atto dirigenziale e deve considerarsi legittima solo ove ricorra il requisito della “particolare urgenza“ ovvero “quando l'amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità, conoscenze e qualificazioni dell'incaricato”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Whistleblowing: ok del Garante alle Linee guida ANAC

28/11/2025

Credito: sospensione dei mutui e tutele per le donne vittime di violenza di genere

28/11/2025

Contratti di solidarietà industriali, sgravio contributivo: domanda per il 2025

28/11/2025

CCNL Metalmeccanica industria - Ipotesi di accordo del 22/11/2025

28/11/2025

Divieto di cumulo Transizione 4.0 e 5.0: obbligo di risposta al GSE

28/11/2025

Obbligo POS 2026: niente collegamento per mostre, fiere ed esposizioni

28/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy