Incarichi esterni, la gara è la regola

Pubblicato il 16 gennaio 2009

La Corte conti dell'Emilia Romagna, con deliberazioni da n. 105 a n. 113 del 18 dicembre 2008, ha ribadito la necessità, per l'attribuzione di incarichi esterni da parte di enti locali, di prevedere una procedura comparativa. Così, in primo luogo, gli enti devono riscontrare in concreto e con riferimento a precisi parametri, l'assenza, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, della figura professionale idonea a svolgere l'incarico. L'affidamento diretto di un incarico, evidenziano i giudici, deve rappresentare un'eccezione, che dovrà essere motivata caso per caso nell'atto dirigenziale e deve considerarsi legittima solo ove ricorra il requisito della “particolare urgenza“ ovvero “quando l'amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità, conoscenze e qualificazioni dell'incaricato”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0: come presentare le domande

15/10/2025

Assegno di inclusione, come fare domanda per il rinnovo

15/10/2025

CCNL Edilizia - Accordi dell'8/10/2025

15/10/2025

Ccnl edilizia. DUE e bilateralità

15/10/2025

Soci Snc: responsabilità diretta per decreto ingiuntivo non opposto

15/10/2025

Contanti non dichiarati in dogana: buona fede da escludere

15/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy