Incentivati a ricollocare

Pubblicato il 21 giugno 2011 Nella circolare Inps numero 88 del 20 giugno 2011, leggiamo che il regolamento del Fondo di solidarietà, in conseguenza delle modifiche introdotte dal Decreto ministeriale 51635/2010, prevede un particolare incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati titolari di assegno emergenziale. In particolare, il comma 8 dell’articolo 11 bis dispone testualmente: «qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 andrà a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla lettera a)».

L’incentivo - mensile, pari alla somma dell’importo dell’assegno emergenziale riconosciuto al lavoratore e dell’importo della contribuzione eventualmente correlata all’assegno - é fruibile qualora il datore di lavoro che rientra nell’ambito di applicazione del “Fondo di solidarietà di sostegno al reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”:

- sia in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi;
- osservi le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori;
- applichi gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ad ogni buon conto, l’assunzione deve avvenire entro il 31 dicembre 2011.
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