Incentivo al posticipo del pensionamento 2025 esentasse: chiarimenti INPS

Pubblicato il 17 giugno 2025

Possono accedere all’incentivo al posticipo del pensionamento 2025 anche i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti per la pensione anticipata ordinaria. Le somme corrisposte al lavoratore non sono imponibili né ai fini fiscali né ai fini contributivi.

Sono le due più rilevanti novità previste dalla legge di Bilancio 2025, su cui l’INPS si sofferma con la circolare n. 102 del 16 giugno 2025, che illustra caratteristiche e modalità operative del nuovo incentivo al posticipo del pensionamento.

L’articolo 1, comma 161, della Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha sostituito integralmente il comma 286 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022). La misura è volta a incentivare i lavoratori dipendenti che maturano nel 2025 i requisiti per la pensione anticipata, ordinaria o flessibile (per intenderci, Quota 103), a proseguire volontariamente la propria attività lavorativa.

Come in passato, l’incentivo consiste nella rinuncia all’accredito della quota di contributi IVS a carico del lavoratore, contributi che vengono invece erogati direttamente in busta paga. Diversamente dal passato però, le somme così corrisposte non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali, in conformità con l’art. 51, comma 2, lett. i-bis), del TUIR.

Incentivo al posticipo del pensionamento: requisiti di accesso

Come abbiamo accennato in premessa, la platea dei beneficiari è stata estesa rispetto all’incentivo previgente. Possono accedere all’incentivo i lavoratori dipendenti (tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore) iscritti all’AGO o a forme sostitutive/esclusive, che:

Adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro

Gli step della procedura e il meccanismo di funzionamento non cambiano.

Il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento ne dà comunicazione all’INPS, che provvede alla verifica dei requisiti di spettanza dell’incentivo.

Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, l'INPS comunica l’esito della domanda al lavoratore e l’accoglimento della stessa al datore di lavoro mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”.

Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’Istituto al datore di lavoro, lo stesso può procedere con gli adempimenti a proprio carico.

Il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico ditta. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;

Gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore, compreso l’eventuale contributo aggiuntivo IVS, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia, sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione.

NOTA BENE: Se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata, l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata. Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per le predette forme di pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.

L’INPS, con la circolare n. 102 del 16 giugno 2025, illustra conseguentemente le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso UniEmens.

Adempimenti del datore di lavoro domestico

Il datore di lavoro domestico, ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda dall’INPS, può generare dal “Portale dei pagamenti” gli avvisi di pagamento “PagoPA”, con l’importo ricalcolato della contribuzione dovuta senza la quota a carico del lavoratore.

Nel caso in cui la decorrenza dell’esonero contributivo cada nel corso di un trimestre solare, è necessario generare due distinti avvisi di pagamento “PagoPA”:

È necessario generare due distinti avvisi di pagamento “PagoPA” anche in caso di revoca della facoltà di rinuncia da parte del lavoratore.

Regime fiscale dell’incentivo

Le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e ciò, chiarisce l’INPS acquisiti i pareri espressi dal Ministero dell’Economia e delle finanze e dall’Agenzia delle Entrate, anche per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell’AGO.

Rinuncia, revoca e variazione del datore di lavoro

I lavoratori possono esercitare una sola volta nella vita lavorativa la facoltà di rinuncia. La rinuncia può essere revocata una sola volta, con effetti dal primo giorno del mese di paga successivo alla data in cui la stessa è esercitata.

Nelle ipotesi di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata dall’INPS anche sul nuovo rapporto di lavoro, dandone comunicazione al nuovo datore di lavoro sempre mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”.

Effetti sulla pensione

L’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo consente un beneficio economico immediato per il lavoratore, ma comporta conseguenze in ambito pensionistico differenziate in base al sistema pensionistico.

I periodi durante i quali il lavoratore usufruisce dell’incentivo al posticipo del pensionamento comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo (articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335), ma non incidono sulla retribuzione pensionabile. Pertanto, la fruizione di tale incentivo non avrà nessuna incidenza sulle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, determinate sulla base della retribuzione pensionabile.

Relativamente alle quote di pensione contributiva, invece, l’esonero della quota di contribuzione IVS dovuta dal lavoratore incide sul montante contributivo individuale.

Aiuti di Stato e compatibilità con altri incentivi

Va infine ricordato che l’incentivo al posticipo del pensionamento:

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