Con il Pronto Ordini n. 94/2025 del 30 gennaio 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in materia di incompatibilità professionale, con particolare riferimento alla rilevanza di un mandato fiduciario privo di adeguate formalità ai fini dell’esclusione della causa di incompatibilità prevista dall’art. 4 del D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139.
Un Ordine territoriale ha richiesto un parere in merito al comportamento da adottare nei confronti di un iscritto all’Albo che ha escluso la sussistenza dell’incompatibilità professionale producendo un mandato fiduciario avente ad oggetto, apparentemente, la partecipazione in una società.
Il mandato in questione risultava:
L’Ordine ha quindi chiesto se tale mandato fosse sufficiente a escludere l’incompatibilità e quali elementi probatori dovessero essere richiesti per verificarne l’effettiva validità.
Il CNDCEC richiama l’art. 4 del D.lgs. n. 139/2005, secondo cui l’esercizio della professione è incompatibile con l’esercizio dell’attività di impresa, anche non abituale o non prevalente, svolta per conto proprio e finalizzata al perseguimento di un interesse economico personale dell’iscritto.
La verifica dell’incompatibilità richiede pertanto un accertamento in concreto, volto a stabilire se l’attività svolta integri una gestione d’impresa per conto proprio oppure sia riconducibile a un incarico professionale svolto nell’interesse esclusivo del mandante.
Il CNDCEC precisa che l’attività di gestione o amministrazione di un’impresa non è incompatibile quando:
Secondo il CNDCEC, un mandato fiduciario privo di data certa, non autenticato e non supportato da riscontri oggettivi, rischia di configurarsi come meramente apparente o strumentale. In tali casi, non è possibile escludere che l’attività svolta dall’iscritto integri una gestione di impresa per conto proprio, rilevante ai fini dell’incompatibilità prevista dall’art. 4 del D.lgs. n. 139/2005.
L’onere della prova grava sull’iscritto, che deve dimostrare:
L’Ordine territoriale può valutare ulteriori elementi oggettivi, tra cui:
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