Incorre nel reato di omessa dichiarazione la società esterovestita

Pubblicato il 09 aprile 2013 Con la sentenza n. 16001 dell’8 aprile 2013, la Terza sezione penale della Corte di Cassazione ribadisce un principio ormai noto per le società esterovestite, cioè quelle con fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale, ma che di fatto svolgono la loro attività e perseguono il loro oggetto sociale in Italia.

Confermando l’ordinanza dei giudici del Tribunale di Bolzano, la Corte ha, infatti, sostenuto che ai fini delle imposte sui redditi sono da considerarsi residenti in Italia le società e gli enti che hanno per la maggior parte del periodo d’imposta la sede legale, la sede amministrativa o l’oggetto principale nel territorio nazionale.

Dunque, per la società di noleggio di autoveicoli a lungo termine con sede in Germania, ma operante nel nostro Paese, è obbligatoria la presentazione in Italia della dichiarazione dei redditi, pena l’integrazione, in caso contrario, del reato di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5 del D.lgs n. 74/2000.

Per i Supremi giudici il richiamo all’esterovestizione trova fondamento in alcuni elementi di fatto venuti alla luce, dato che la società era gestita direttamente da un amministratore con sede in Italia, luogo dove, di conseguenza, doveva essere ricollocata anche la sede gestionale della società e l’oggetto principale della sua attività. Anche la difesa dell’amministratore della società di avvalersi del meccanismo del reverse charge non è stata accolta dalla Corte, che ha ribadito come il meccanismo di cui all’articolo 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972 trovi applicazione con riferimento a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti, cosa questa che contrasta con l’evidenza dei fatti in oggetto.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

EU Inc., proposta di nuova società europea digitale

19/03/2026

Regime impatriati ricercatori: per la proroga è rilevante data dell’opzione

19/03/2026

Per il 2026 soglia confermata per i fringe benefit

19/03/2026

Decreto carburanti 2026: taglio accise, controlli sui prezzi e crediti d’imposta

19/03/2026

Falsa presenza e lavoro per conto proprio: quando scatta il licenziamento

19/03/2026

Bonus sociale rifiuti 2026: chiarimenti su calcolo del 25% e termine di riconoscimento

19/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy