Incostituzionale la recidiva obbligatoria per reati "di allarme sociale"

Pubblicato il 24 luglio 2015

Con sentenza n. 185 depositata il 23 luglio 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 99 comma 5 c.p., laddove - accanto alle ipotesi di recidiva "facoltativa" di cui agli altri commi – prevede un ipotesi di recidiva "obbligatoria", con aumento di pena automaticamente applicabile per il solo fatto che il reato contestato rientri nell'elenco di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p. (reati di particolare "allarme sociale") .

La Corte Costituzionale era stata investita della questione da parte della quinta sezione penale, assegnataria del ricorso sollevato da un imputato (condannato per i reati di cui agli artt. 600 e 600bis c.p.), cui era stata riconosciuta, per l'appunto, la recidiva obbligatoria di cui al menzionato art. 99 comma 5 c.p.

Conclude in proposito la Consulta – nel ritenere fondata la sollevata censura di legittimità – come in effetti l'ipotesi di recidiva obbligatoria di cui all'art. 99 comma 5 c.p. contrasti palesemente con il principio di ragionevolezza, andando a parificare, nel trattamento obbligatorio, situazioni personali diverse tra loro, in violazione dell'art. 3 Cost.

L'irragionevolezza della norma è ancor più manifesta – prosegue la Corte – se si consideri che l'elenco dei delitti che comportano l'obbligatorietà (art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.) concerne reati eterogenei, collegati dal legislatore solo per esigenze processuali. Né si potrebbe invocare, in tal caso, la presunzione assoluta (in quanto arbitraria ed irrazionale) di una più accentuata colpevolezza e pericolosità del reo.

Ed ancora, la previsione di un obbligatorio aumento di pena legato solamente al dato formale del titolo di reato, senza alcun accertamento sulla concreta significatività del nuovo episodio delittuoso, viola anche l'art. 27, comma 3 Cost., che implica un costante "principio di proporzione" tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra.  

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