Incremento di cinque mesi dell’età pensionabile per il biennio 2019-2020

Pubblicato il 15 aprile 2015 L’INPS, con messaggio n. 2535 del 13 aprile 2015, evidenzia che con circolare n. 63/2015 è stato illustrato il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 dicembre 2014, il quale ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi, confermando, pertanto, la misura dell’adeguamento per aspettativa di vita fissato in via previsionale nel 2011, ovvero quattro mesi dal 2016 al 2018.

Inoltre, specifica l’Istituto, l’età pensionabile e l’anzianità contributiva minima richiesta per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata subiranno, un ulteriore incremento nel biennio 2019-2020 e nei bienni successivi.

Quindi, per l’INPS, nell’effettuare qualunque attività di certificazione del diritto preventiva, o di consulenza, dovranno essere utilizzate le previsioni più attuali a disposizione, le quali prevedono un incremento di cinque mesi dell’età pensionabile per il biennio 2019-2020 rispetto a quanto già sancito per il triennio 2016-2018 e un corrispondente incremento dell’anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata.

Quindi per le suddette previsioni si ha:

- età pensionabile: 67 anni;

- anzianità contributiva per il conseguimento della pensione anticipata: 43 anni e 3 mesi per gli uomini e 42 e 3 mesi per le donne;

- età pensionabile per la fattispecie di cui all’articolo 24, comma 11, della Legge n. 214/2011: 64 anni (pensione anticipata per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996).

Tuttavia, viene sottolineato che la fissazione definitiva dell’età pensionabile, ovvero dell’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento della pensione anticipata, rimane comunque demandata per legge ad un decreto direttoriale e solo l’emanazione di tale atto modificherà definitivamente i requisiti pensionistici per il biennio 2019-2020, i quali potranno anche differire da quelli attualmente previsti.
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