Indagini fiscali a studio: il segreto professionale blocca la verifica

Pubblicato il 02 dicembre 2020

Nel caso in cui il professionista, durante lo svolgimento di attività accertativa presso il suo studio, non consenta l’accesso a determinati documenti eccependo, in ordine agli stessi, il segreto professionale, i verificatori non hanno altra alternativa che sospendere l’attività di verifica e richiedere autorizzazione del magistrato.

Solo in presenza di tale autorizzazione - che deve essere scritta e motivata - gli organi verificatori potranno riprendere l’attività finalizzata alla conseguente legittima acquisizione dei documenti per i quali sia stato eccepito il segreto professionale.

E’ quanto ricordato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 34020 del 1° dicembre 2020, con cui è stato rigettato il ricorso promosso nell’interesse di una società contro il sequestro preventivo disposto nell’ambito di un’indagine per frode fiscale.

L’indagine era fondata su alcuni documenti reperiti presso lo studio di un professionista, documenti che, secondo la ricorrente, erano inutilizzabili in quanto era assente l'autorizzazione del magistrato.

Tuttavia, sui documenti rinvenuti non era stato eccepito il segreto professionale e, per questo, era stato giustamente ritenuto che non fosse necessario richiedere la menzionata autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente.

Segreto professionale durante l'accesso fiscale a studio: disamina di Cassazione

Nella decisione, la Suprema corte ha compiuto una breve disamina in tema di segreto professionale in caso di accesso fiscale presso lo studio dei professionisti appartenenti a determinati ordini professionali (quali avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai).

Il segreto professionale - ha ricordato la Suprema corte - è un diritto/dovere che resiste anche di fronte all’esercizio dei poteri istruttori delle Autorità.

Tale diritto/dovere è disciplinato, nel caso specifico dell’ordinamento tributario, dall’art. 52, comma 3 del DPR n. 633/1972, secondo cui per l’esame di documenti e per la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria, fermo restando quanto disposto dall’art. 103 c.p.p.

L’accesso degli ispettori dell’Amministrazione finanziaria è quindi consentito, al fine di effettuare indagini fiscali, anche presso gli studi professionali e, in questo caso, deve essere obbligatoriamente eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

Qualora, come sopra detto, il professionista, durante l’attività accertativa, eccepisca il segreto professionale su determinati documenti, i verificatori possono procedere ulteriormente solo dopo aver richiesto e ottenuto l’autorizzazione del magistrato.

In ogni caso - hanno infine ricordato gli Ermellini - il segreto professionale riguarda solo notizie e documenti che attengono all’esercizio dell’attività professionale, in stretta connessione con la natura del professionista, di cui questi abbia necessità per il corretto espletamento del proprio lavoro, rimanendo, invece, esclusi dalla copertura gli atti pubblici, le scritture contabili, le fatture e le ricevute fiscali.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Bonus riduzione plastica monouso. Regole

26/04/2024

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Pensione anticipata per gli addetti a lavori usuranti: domanda in scadenza

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy