Indebita compensazione speciale rispetto alla truffa

Pubblicato il 05 febbraio 2015 Sussiste un rapporto di specialità tra la fattispecie della truffa e quella dell’indebita compensazione, con configurabilità di quest'ultimo reato quando la condotta di cui all’imputazione, consista specificatamente nell'utilizzo, in compensazione, di crediti inesistenti e non dovuti.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 5177 depositata il 4 febbraio 2015, con cui è stato rigettato l’appello proposto dal procuratore della Repubblica, avverso la condanna di non luogo a procedere in ordine al delitto di cui al D.lgs. 74/2000 art. 10 – quater (indebita compensazione).

Chiedeva, in particolare, il ricorrente, la qualificazione della condotta contestata come “truffa”, piuttosto che come “indebita compensazione”, atteso che tale ultima fattispecie riguardava esclusivamente crediti di natura tributaria e non anche, come nel caso in esame, di natura previdenziale.

La condotta in questione consisteva infatti nell’aver l’imputato, quale amministratore unico di una società, posto indebitamente a conguaglio, mediante artifici e raggiri, nelle denunce mensili delle retribuzioni, somme di denaro che faceva figurare come anticipate ai lavoratori dipendenti per conto dell’INPS, ma in realtà mai corrisposte.

Traeva in tal modo in inganno i funzionari dell’ente previdenziale, ottenendo un ingiusto profitto dall’omesso versamento di somme all’ente medesimo.

Ha sottolineato innanzitutto la Cassazione, nella pronuncia in esame, come la fattispecie di cui al D.lgs. 74/2000, art. 10 quater, non preveda in realtà alcuna distinzione tra debiti fiscali e debiti di diversa natura (per cui, anche previdenziali).

Ciò premesso, specifica la Suprema Corte in adesione a precedenti pronunce in materia, come anche nel caso di specie sussista un rapporto di specialità tra le fattispecie esaminate, ovvero la truffa e la illecita compensazione, individuando l’elemento specializzante, nella esatta individuazione della natura dell’artificio -consistente nella compensazione mediante crediti inesistenti e non dovuti - e nel soggetto passivo, effettuata attraverso il rinvio “recettizio” ai creditori indicati nell’art. 17 D.lgs. 241/1997.
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