Indennità di maternità non retroattiva

Pubblicato il 14 ottobre 2005

La sentenza della Cassazione (sezione lavoro) n. 19792, sostiene che per le lavoratrici autonome che denunciano in ritardo l'avvio della loro attività, l'indennità di maternità viene "ridotta": l'iscrizione con effetto retroattivo ad uno degli elenchi che consente il perfezionamento della tutela assistenziale non sposta all'indietro il trattamento temporaneo. L'Inps accoglie la pratica, fa risalire nel tempo la posizione previdenziale, incassa i contributi arretrati ma eroga l'indennità giornaliera di maternità dal giorno in cui la domanda d'iscrizione viene presentata.

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