Indennità di maternità non retroattiva

Pubblicato il 14 ottobre 2005

La sentenza della Cassazione (sezione lavoro) n. 19792, sostiene che per le lavoratrici autonome che denunciano in ritardo l'avvio della loro attività, l'indennità di maternità viene "ridotta": l'iscrizione con effetto retroattivo ad uno degli elenchi che consente il perfezionamento della tutela assistenziale non sposta all'indietro il trattamento temporaneo. L'Inps accoglie la pratica, fa risalire nel tempo la posizione previdenziale, incassa i contributi arretrati ma eroga l'indennità giornaliera di maternità dal giorno in cui la domanda d'iscrizione viene presentata.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

DDL Semplificazioni, telemedicina nel pubblico impiego: sanzioni ai medici

14/10/2025

Indennità personalizzata per i licenziamenti illegittimi nelle Pmi

14/10/2025

Giovani e previdenza complementare: siglato il protocollo

14/10/2025

Locazioni pluriennali: tardiva registrazione con sanzione rivista

14/10/2025

Bonus veicoli elettrici 2025: apertura imminente della piattaforma per i cittadini

14/10/2025

Fermo pesca 2024: via libera all’indennità giornaliera di 30 euro

14/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy