Indennità COVID “una tantum” per i lavoratori sanitari in somministrazione

Pubblicato il 24 febbraio 2022

Il Ministero della Salute, con il Decreto 30 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 febbraio 2022, stabilisce l’importo e le modalità di erogazione dell’indennità connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità, per il solo anno 2021.

Le risorse stanziate sono pari a 8 milioni di euro e dovranno essere ripartite tra le regioni e le province autonome.

L’indennità “una tantum - entro i limiti del finanziamento - è riconosciuta nella misura di 791,76 euro pro capite esclusivamente ai prestatori di lavoro sanitari in servizio dal 1° maggio 2021.

Per quanto concerne le modalità di erogazione, le regioni e le province autonome assegneranno alle Aziende e agli Enti del SSR le risorse per la remunerazione dei lavoratori.

In seguito, gli importi dovranno essere trasferiti alle agenzie di somministrazione, le quali - entro trenta giorni dalla ricezione - dovranno erogare l’indennità a ciascun lavoratore somministrato.

Il soggetto beneficiario dovrà rilasciare idonea quietanza attestante la ricezione della somma corrisposta.

Entro quindici giorni dall’erogazione del bonus, le agenzie di somministrazione dovranno comunicare la rendicontazione delle risorse trasferite alle Aziende e agli Enti del SSR.

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