Come reso noto con comunicato del 24 febbraio 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha formalmente avviato la procedura per l’acquisizione dei dati finalizzati alla ripartizione delle risorse destinate alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del trasporto pubblico locale (TPL) a titolo di integrazione dell’indennità di malattia per l’anno di competenza 2025.
Vediamo di che si tratta.
La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha previsto uno specifico intervento volto a sostenere le aziende del settore del trasporto pubblico locale in relazione agli oneri derivanti dall’integrazione dell’indennità di malattia corrisposta ai dipendenti.
Il comma 148 dell’articolo 1 disciplina, in particolare, il meccanismo di copertura finanziaria dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese del comparto, in considerazione delle peculiarità del settore e della struttura dei contratti collettivi applicati.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all’articolo 1, comma 273, ha ulteriormente consolidato il sistema di riparto delle risorse, prevedendo un intervento strutturato a favore delle aziende del trasporto pubblico locale. Tale disposizione costituisce la base normativa del Comunicato 2026, che richiama espressamente la norma quale fondamento dell’attivazione della procedura.
Il Decreto Interministeriale 6 agosto 2007, adottato dal ministro del lavoro di concerto con il ministro delle infrastrutture, disciplina:
In particolare, l’articolo 4, comma 3, stabilisce che il mancato rispetto del termine per la trasmissione della documentazione comporta la decadenza dal beneficio.
Il comunicato del 24 febbraio 2026 riguarda esclusivamente gli oneri sostenuti nell’anno di competenza 2025.
È opportuno chiarire che:
Questa precisazione assume rilievo ai fini della corretta compilazione della Tabella Oneri (allegato 3), nella quale devono essere riportati esclusivamente i dati riferiti al 2025.
Possono accedere alla procedura le aziende del settore del trasporto pubblico locale che abbiano anticipato nel 2025 somme a titolo di integrazione dell’indennità di malattia in conformità alla disciplina contrattuale applicabile.
È necessario che l’impresa:
Il comunicato individua espressamente la documentazione da trasmettere, che deve essere predisposta utilizzando i modelli allegati.
Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il documento ha la funzione di attestare:
Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
Ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 445/2000, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i certificati sono sostituiti da dichiarazioni sostitutive e non è ammessa la produzione del certificato camerale rilasciato dalla CCIAA.
Pertanto, l’azienda deve compilare e sottoscrivere l’allegato 2 in sostituzione del certificato.
Allegato 3 – Tabella oneri aggiuntivi anno 2025
La tabella oneri rappresenta il documento centrale ai fini della quantificazione del rimborso.
Nella tabella devono essere indicati:
È obbligatorio verificare che l’importo complessivo indicato nella Tabella coincida con quello dichiarato nell’allegato 1.
Le istruzioni operative stabiliscono che:
Firma digitale e firma autografa
Nel caso in cui l’azienda non disponga di firma digitale:
La documentazione deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: dgprevidenza.div3@pec.lavoro.gov.it
Non sono previste modalità alternative di invio.
È opportuno che l’oggetto della PEC riporti un riferimento chiaro al “Comunicato 2026 – Indennità di malattia TPL – anno 2025”, i file siano denominati in modo coerente (es. “Allegato_1_RagioneSociale.pdf”).
Il termine per la trasmissione della documentazione è fissato al 31 marzo 2026 ed è espressamente qualificato come perentorio.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Decreto Interministeriale 6 agosto 2007:
In caso di comunicazione di preavviso di rigetto:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".