Indennità per famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro, importi 2018

Pubblicato il 16 maggio 2019

Ridotta l'indennità una tantum rivolta ai familiari di vittime sul lavoro. Infatti, per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, gli importi delle prestazioni – che si differenziano in base al numero dei superstiti aventi diritto – sono determinati nel seguente modo:

Gli importi, erogati dal Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro verificatisi nell’anno 2018, sono stati resi noti dal Decreto Ministeriale n. 10 del 25 gennaio 2019. Restano fermi, invece, le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del predetto Fondo.

Indennità per famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro, la normativa

L’art. 1, co. 1187, della L. n. 296/2006 (Manovra Finanziaria 2007) ha istituito uno specifico Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lo scopo di fornire un adeguato supporto ai familiari dei lavoratori - assicurati e non - ai sensi del Testo Unico delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (Dpr. n. 1124/1965). I compiti di erogazione delle prestazioni sono attribuiti all’INAIL previo trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del citato Ministero.

La prestazione è fissata annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e varia in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare superstite e delle risorse disponibili del Fondo.

Indennità per famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro, i destinatari

Hanno diritto alla prestazione:

In mancanza di coniuge (l’unito civilmente) o figli, subentrano:

Possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori non assicurati dall’INAIL, come ad esempio i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti, ecc.. Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (L. n. 493/1999). Per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria ai sensi del Dpr. n. 1124/1965 e della L. n. 493/1999 è prevista, unitamente alla prestazione una tantum, anche un'anticipazione della rendita a superstiti, pari a tre mensilità della rendita annua calcolata sul minimale di legge.

 

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