Indennità personalizzata per i licenziamenti illegittimi nelle Pmi

Pubblicato il 14 ottobre 2025

Con la sentenza n. 241 del 3 ottobre 2025, il Tribunale della Spezia, in funzione di giudice del lavoro, ha affrontato una controversia in materia di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, riconducendo la propria decisione ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 118 del 2025.

Quest’ultima pronuncia - si rammenta - ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2015, nella parte in cui fissava un limite massimo di sei mensilità per l’indennità spettante ai lavoratori delle piccole imprese in caso di licenziamento illegittimo

Il Tribunale della Spezia, nel definire la controversia in esame, ha fatto applicazione di tali principi, riconoscendo che anche nelle realtà aziendali di dimensioni ridotte il potere datoriale deve esercitarsi nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede, e che la violazione di tali criteri comporta una tutela risarcitoria commisurata alle specificità del caso concreto.

Indennità su misura per i licenziamenti nelle Pmi: la decisione di La Spezia

Fatti di causa

La vicenda riguarda una lavoratrice dipendente dal 2018 presso una piccola impresa del settore alimentare, licenziata per giustificato motivo oggettivo a seguito dell’incendio di uno dei tre punti vendita aziendali. La società aveva giustificato il recesso con la necessità di ridurre il personale, ma la lavoratrice aveva impugnato il licenziamento sostenendo che la scelta fosse arbitraria e dettata da motivi personali.

Le motivazioni del Tribunale

Esclusione del carattere discriminatorio o ritorsivo  

Il Tribunale della Spezia, nella propria disamina, ha preliminarmente escluso che il licenziamento potesse qualificarsi come discriminatorio o ritorsivo, poiché le tensioni personali e familiari tra i soci non costituivano l’unico motivo determinante del recesso.

Tuttavia, il giudice ha riscontrato una violazione dei principi di correttezza e buona fede nella scelta della lavoratrice da licenziare, richiamando l’obbligo del datore di operare secondo criteri di lealtà e proporzionalità anche nelle imprese di piccole dimensioni.

Violazione dei principi di correttezza e buona fede  

Dall’istruttoria, infatti, era emerso che la lavoratrice licenziata svolgeva mansioni fungibili rispetto ad altre dipendenti con minore anzianità di servizio. La decisione di licenziamento non era stata preceduta da un confronto tra le posizioni equivalenti presenti nei diversi punti vendita, né da un’applicazione coerente di criteri oggettivi.

Tale condotta, ha osservato il giudice, si pone in contrasto con i principi di buona fede contrattuale e correttezza professionale, che impongono al datore di lavoro di ridurre il personale solo dopo un’attenta comparazione, secondo un orientamento consolidato della Cassazione.

Il licenziamento illegittimo e la tutela indennitaria  

Alla luce delle risultanze istruttorie, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ritenendo tuttavia fondata la scelta organizzativa dell’impresa a seguito dell’incendio che aveva ridotto l’attività produttiva.

Pertanto, il giudice ha escluso la tutela reintegratoria, riconoscendo invece una tutela indennitaria ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2015, applicabile alle imprese sotto la soglia dimensionale dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 118/2025  

In sede di quantificazione, come anticipato, il giudice ha fatto diretta applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 118/2025, che ha dichiarato l’illegittimità del limite massimo di sei mensilità previsto per le piccole imprese.

Per come stabilito dalla Consulta, infatti, una tutela esclusivamente economica, per essere conforme alla Costituzione, deve essere effettiva e personalizzata, cioè capace di compensare realmente il danno subito dal lavoratore, tenendo conto dell’anzianità, delle dimensioni aziendali e delle condizioni economiche delle parti.

Criteri di personalizzazione del risarcimento  

In applicazione di tali principi, il Tribunale ha adottato un criterio proporzionale e individualizzato nella determinazione dell’indennità, considerando:

Sulla base di questi parametri, l’indennità è stata determinata in otto mensilità dell’ultima retribuzione utile, oltre rivalutazione e interessi. Tale misura, superiore al precedente limite legale, è stata ritenuta coerente con la nuova impostazione costituzionale, che mira a garantire una tutela proporzionata e realmente compensativa anche nei rapporti di lavoro di piccola impresa.

La sentenza del Tribunale della Spezia, in definitiva, rappresenta una prima applicazione del principio di effettività della tutela risarcitoria, per come ridefinito dalla Corte costituzionale nella richiamata pronuncia. 

La sentenza, in breve

Sintesi del caso Una lavoratrice dipendente dal 2018 presso una piccola impresa del settore alimentare è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo, a seguito dell’incendio di uno dei tre punti vendita aziendali. La società ha motivato il recesso con la necessità di ridurre il personale.
Questione dibattuta Verificare la legittimità del licenziamento individuale sotto il profilo della correttezza e buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare e, in caso di illegittimità, individuare la misura dell’indennità risarcitoria alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 118/2025.
Soluzione del Tribunale Il Tribunale della Spezia (sent. n. 241 del 3 ottobre 2025) ha dichiarato illegittimo il licenziamento per violazione dei principi di correttezza e buona fede, pur riconoscendo la legittimità della riorganizzazione aziendale. Applicando i nuovi criteri della Corte cost. n. 118/2025, ha liquidato un’indennità risarcitoria personalizzata pari a otto mensilità di retribuzione.
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