Indennità sostitutiva di reintegra. Scelta scatta da lettura del dispositivo

Pubblicato il 12 gennaio 2016

Ai fini del decorso del termine di decadenza di cui all'art. 18 comma 5 Legge 20 maggio 1970 n. 300, per il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra, assume rilevanza la conoscenza effettiva e completa, da parte del lavoratore, della sentenza di declaratoria di illegittimità del licenziamento, a prescindere dalla comunicazione di avvenuto deposito della stessa da parte della cancelleria.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 203 depositata l'11 gennaio 2016, in ordine al ricorso presentato da un lavoratore reintegrato a seguito di licenziamento illegittimo, che aveva optato per l'indennità sostitutiva ma, non avendo ottenuto il pagamento delle mensilità, aveva richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo (poi revocato).

Come recita la norma – cit. art. 18 - "la richiesta di indennità deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore"

Opzione indennità. Entro 30 giorni dal provvedimento, a prescindere dal deposito

E nel caso di specie – puntualizza la Corte -si controverte sulla possibilità di ammettere equipollenti nella comunicazione del deposito della sentenza di reintegra, ai fini del decorso del termine di decadenza predetto (30 giorni).

La Corte territoriale, in proposito, ha sottolineato che l'esercizio da parte del lavoratore della scelta tra la ripresa del lavoro e l'indennità sostitutiva è possibile sin dalla lettura del dispositivo.

Posizione "sostanziale", quest'ultima, fatta propria anche dal Supremo Collegio, che evidenzia come la scelta del lavoratore (tra la ripresa del lavoro o l'indennità) debba essere senz'altro consapevole e presupporre cioè l'effettiva conoscenza del provvedimento reintergratorio, mentre assumono minor rilievo tutti gli aspetti formali inerenti la comunicazione del deposito di detto provvedimento.  

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