Indennità straordinaria Covid-19 non imponibile

Pubblicato il 24 settembre 2020

Non rileva sotto il profilo fiscale – dunque non è imponibile – l’indennità assistenziale straordinaria Covid-19  erogata da un ente di previdenza e assistenza privata ai suoi iscritti a seguito del danno causato dal contagio da Coronavirus.

Questo il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 395 del 23 settembre 2020.

L’istante è un ente nazionale di previdenza e assistenza di una categoria professionale che rappresenta di aver adottato dei provvedimenti a supporto dei propri iscritti, deliberando l'adozione di una "indennità assistenziale straordinaria Covid-19", la quale prevede il riconoscimento di un sussidio una tantum a tutti gli iscritti che, a causa del contagio, sono stati ricoverati in ospedale, in terapia intensiva e non, e nel caso in cui sia stata loro prescritta, dall'autorità sanitaria competente, la quarantena o l'isolamento domiciliare obbligatorio.

L’importo dell’indennità varia da 4mila a mille euro, a seconda della gravità dell'evento.

L’Ente, in qualità di sostituto d'imposta, chiede di sapere quale sia il trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, alle suddette indennità.

Indennità Covid-19: è erogazione assistenziale e non indennità sostitutiva del reddito

L’Agenzia delle Entrate ricorda quali sono le categorie di reddito che concorrono alla formazione del reddito complessivo secondo il Tuir e anche che per quanto riguarda le erogazioni da parte di enti o casse di previdenza agli iscritti, queste sono imponibili se possono essere inquadrate in una delle categorie di redditi previsti al comma 1 dell’articolo 6 del Testo Unico.

Inoltre, come già precisato nella circolare 20/E/2011, le erogazioni assistenziali effettuate da enti privati di previdenza e assistenza in favore dei propri iscritti (in attività o in pensione), per danni a immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale causati da calamità naturali, non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito in quanto concessi, occasionalmente, per finalità assistenziali dell'ente previdenziale di appartenenza.

Dunque, con riferimento al caso di specie, ci si trova difronte ad una erogazione assistenziale e non ad un’indennità sostitutiva del reddito.

Lo stesso Regolamento dell’Ente, infatti, riconosce tra le varie tipologie di prestazioni assistenziali erogabili agli iscritti, le "Provvidenze straordinarie", erogate come “indennità una tantum o provvidenze a carattere continuativo”, nel caso gli iscritti risultassero “colpiti da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità” così da versare in precarie condizioni economiche.

In questa categoria, quindi, si deve ricondurre l’"indennità assistenziale straordinaria COVID.19", deliberata dall’Ente proprio come misura straordinaria.

Di conseguenza – secondo l’Agenzia - la suddetta indennità, è corrisposta in presenza di uno stato di bisogno, derivante dal contagio da Covid-19, sulla base della attestazione rilasciata dall'Autorità medica competente, indipendentemente dalla retribuzione dell'iscritto e senza funzione sostitutiva di alcuna categoria di reddito.

Pertanto, non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Tuir, la stessa indennità non è rilevante ai fini fiscali e, dunque, è esente da tassazione.

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