Indennizzi ai soci della banca senza tassazione

Pubblicato il 19 dicembre 2017

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 153 del 18 dicembre 2017, risponde ad un'istanza di interpello sollevata da una banca che chiedeva di conoscere il trattamento tributario da applicare alle somme corrisposte dagli istituti di credito ai propri soci, in seguito ad accordi transattivi, quali indennità risarcitorie di varie pretese.

Nello specifico, il quesito sollevato dall'istante era se l'importo di denaro in misura fissa, pari ad 9 euro per azione, corrisposto ai soci/investitori, a partite dai primi mesi del 2017, dalla banca in liquidazione coatta amministrativa, per ristorarli dalle perdite subite in seguito all'investimento che gli stessi soci avevano effettuato con l'acquisto di partecipazioni dell'istituto, potesse generare in capo ai soci un reddito imponibile e, allo stesso tempo, imporre alla banca di adempiere agli obblighi di sostituto d’imposta.

Non vi è obbligo di sostituzione per la banca che ha erogato gli indennizzi

Nella risoluzione n. 153/2017, l'Agenzia delle Entrate richiama quanto era già stato chiarito in precedenza (risoluzione n. 3/E del 12 gennaio 2017) circa il trattamento fiscale delle somme erogate ai soggetti vittime della risoluzione di alcuni istituti di credito e, in più, tenuto conto delle previsioni contenute negli Accordi Transattivi in esame, che conferiscono all’Indennizzo erogato le stesse caratteristiche di quello oggetto del precedente documento di prassi, arriva alla conclusione che le somme corrisposte dalle banche, a titolo di risarcimento ai propri soci, sono esenti da imposte.

Tali indennizzi corrisposti ai soci dalla Banca, infatti, non assumono rilevanza reddituale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, in quanto finalizzati a reintegrare “forfetariamente” la perdita economica patrimoniale (danno “emergente”) subita dal percettore a fronte delle predette condotte poste in essere dalla Banca, in contrasto con gli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo unico della finanza (Tuf).

Pertanto, come già chiarito nella risoluzione n. 3/E/2017, anche in questa ipotesi prospettata all'Agenzia delle Entrate gli indennizzi erogati dalla banca non generano alcun reddito imponibile in capo ai soci che li hanno percepiti, quindi: gli indennizzi non sono assoggettati a tassazione e la banca non assume la qualità di sostituto d’imposta rispetto ai percettori.

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