Indennizzo per cessazione attività: la scadenza rimandata per non più di 18 mesi

Pubblicato il 31 agosto 2011 Potrà raggiungere al massimo i 18 mesi l’allungamento del godimento dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale previsto dal decreto legislativo n. 207 del 1996. A fornire i dovuti chiarimenti a seguito dell’approvazione del Collegato lavoro (Legge n. 183/2010) è l’Inps con il messaggio n. 16870 del 30 agosto scorso.

La nota dell’Istituto previdenziale rammenta che inizialmente la scadenza dell’indennizzo in parola era fissata al mese successivo in cui il beneficiario compie il 65° anno di età, se uomo, ovvero il 60° anno di età, se donna; successivamente è stato prorogato, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia.

In merito a ciò il messaggio precisa che beneficiano della proroga fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia solo i soggetti che, in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia, rimarrebbero, in assenza della proroga stessa, senza indennizzo e senza pensione, e quindi senza la tutela prevista dal legislatore.

Esclusi dall’allungamento, e quindi assoggettati alla scadenza dei 65 o 60 anni, rimangono coloro già titolari di pensione erogata dall'INPS o da altro ente pensionistico, o che diventino titolari di pensione prima della scadenza dell'indennizzo nonché i soggetti che, nel mese di compimento dell'età pensionabile, non possiedono il requisito contributivo minimo richiesto per accedere alla pensione di vecchiaia.

L’Inps fa presente che, a seguito dell’introduzione di nuovi requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia (finestre mobili), il periodo massimo di proroga della scadenza è di diciotto mesi, a partire dal compimento dell’età pensionabile.
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