Indipendenza senza prova contraria

Pubblicato il 29 maggio 2009 Prerogativa necessaria per godere del bonus aggregazioni – che non ammette prova contraria quando le società coinvolte risultino formalmente collegate al gruppo societario – è l’indipendenza dei soggetti interessati all’operazione. La fattispecie all’attenzione delle Entrate nel documento 134/E/2009 evidenzia come due società siano controllate “di diritto” da uno stesso soggetto. Ciò rappresenta una causa ostativa al riconoscimento del bonus aggregazioni, senza possibilità di prova contraria. Risultano infatti violati sia la disposizione agevolativa, che subordina il riconoscimento dell’incentivo al rispetto di precisi requisiti, che lo spirito della norma che intende favorire le vere aggregazioni.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy