Indirizzo sbagliato nell’elenco telefonico? Avvocato risarcito

Pubblicato il 04 agosto 2017

Il rapporto di somministrazione del servizio di telefonia fissa è connotato, quale ulteriore contenuto necessario, da un obbligo accessorio a carico del somministrante o gestore del servizio che è costituito dalla divulgazione, attraverso elenchi telefonici cartacei e siti internet, delle indicazioni necessarie alla identificazione dei somministrati o fruitori del servizio, tra le quali rientra, senza dubbio, anche l’indirizzo di ubicazione dell’utenza.

A questo obbligo corrisponde il diritto dei somministrati, assicurato con la messa a disposizione dell’elenco telefonico, sia di riconoscere ed individuare gli altri fruitori del servizio, onde poterli contattare, sia di essere riconosciuto ed individuato dagli altri utenti, onde poter essere contattato.

Indennità e risarcimento

Così, in caso di inadempimento o inesatto inadempimento della appena descritta obbligazione, ed ossia nell’ipotesi di omessa o erronea indicazione negli elenchi dell’indirizzo di allocazione dell’utenza telefonica, il somministrante, oltre alla prestazione di natura indennitaria e con valenza di reintegrazione in forma specifica – consistente nel fornire gratuitamente l’indicazione corretta dell’indirizzo – può anche essere tenuto al risarcimento dei danni che ne siano scaturiti, con nesso eziologico diretto ed immediato, dalla lesione del diritto del somministrato ad essere individuato e riconosciuto dagli altri utenti.

E’ quanto sancito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 19342 del 3 agosto 2017 e con la quale è stata cassata una decisione di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento avanzata da un avvocato nei confronti di un gestore di telefonia fissa, al fine di vedersi riconosciuti i danni dallo stesso patiti in conseguenza dell’erroneo inserimento, negli elenchi telefonici cartacei e su siti internet, dell’indirizzo di ubicazione del proprio studio professionale.

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