Industria 4.0, centri di trasferimento tecnologico: regole per la certificazione

Pubblicato il 06 gennaio 2018

Il “Network Nazionale Industria 4.0” è lo strumento per diffondere la conoscenza sui reali vantaggi derivanti da investimenti in tecnologie in ambito Industria 4.0 (Piano nazionale Industria 4.0).

La rete ha l’obiettivo di:

In tale ambito, il MiSE definisce le linee guida, i criteri e gli indicatori necessari per la certificazione dei centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0 da parte degli enti di certificazione nazionale accreditati, attraverso un apposito decreto direttoriale datato 22 dicembre 2017.

Il decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale.

Centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0

Il trasferimento tecnologico Industria 4.0 è lo svolgimento di attività di formazione e consulenza tecnologica, nonché di erogazione di servizi di trasferimento tecnologico verso le imprese negli ambiti tecnologici di operatività individuati dall’allegato B del decreto in oggetto.

Sono riconosciuti centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0 le società e gli enti, iscritti al Registro delle Imprese e/o al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e agli albi, ruoli e registri camerali obbligatori, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento o sottoposti a procedure concorsuali e gli enti ed istituzioni pubbliche e private, incluse le associazioni imprenditoriali e loro strutture tecniche, rispondenti ai requisiti indicati nell’allegato A del decreto in oggetto.

Ai fini della certificazione da parte degli enti accreditati, il centro deve ottenere un punteggio minimo complessivo di punti 60 su 100.

La certificazione ha una durata temporale massima di tre anni, con verifiche a campione con frequenza annuale, e può essere rinnovata.

Dal 1° gennaio 2019 le verifiche di mantenimento sono effettuate dall’ente di certificazione nazionale.

Se dai controlli emerge la non veridicità delle informazioni fornite rispetto al possesso dei requisiti, il centro di trasferimento decade dai benefici attribuiti, con eventuali ulteriori sanzioni previste dalla legge in materia di dichiarazioni mendaci.

In caso di revoca o non rinnovo la certificazione decade dai relativi benefici ad esso attribuiti.

Il MiSE pubblica l’elenco dei centri sul sito.

Enti di certificazione nazionale accreditati

In collaborazione con Unioncamere, il MiSE decreta che:

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