Inerenza con doppia verifica

Pubblicato il 11 marzo 2009 Il percorso dei verificatori circa la valutazione del principio di inerenza è indicato nella circolare 1/2008 della Guardia di Finanza: il controllo sull’osservanza di questo criterio non deve limitarsi alla valutazione “qualitativa” del costo sostenuto, piuttosto estendersi alla stima anche “quantitativa” di esso. Il documento della polizia tributaria ammette sia possibile disconoscere anche solo parzialmente la deducibilità di un onere, interpretando rigidamente il disposto letterale dell’articolo 109, comma 5 del TUIR, che vincola la deducibilità dei costi non solo “se” ma anche “nella misura in cui” si riferiscono alla gestione dell’impresa, ai fini del riscontro analitico dell’osservanza dell’indicato principio di inerenza nella sua veste, appunto, anche quantitativa. Il rischio che questa nuova doppia verifica corre è - in assenza di predeterminazione legislativa - legittimare il sindacato del Fisco sulle scelte imprenditoriali del singolo contribuente, in modo da rendere altamente arbitraria la valutazione sull’esatta quantificazione del costo dell’attività svolta, imbrigliando così la libertà di gestione dell’imprenditore.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Separazione delle carriere: approvata la riforma, ora il referendum

31/10/2025

Elenco revisori enti locali 2026: pubblicato l’avviso per iscrizione e mantenimento

31/10/2025

Collegato agricolo: sostegno a filiere, giovani e donne

31/10/2025

Giustizia e intelligenza artificiale: i limiti fissati da Cassazione e TAR

31/10/2025

Dogane, dal 1° novembre 2025 nuovo assetto organizzativo: cosa cambia

31/10/2025

Commercialisti, novità per le imprese sociali non cooperative

31/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy