Inerzia del sostituto? Il lavoratore è legittimato a chiedere il rimborso dell’indebito versato

Pubblicato il 05 febbraio 2013 La Sezione quarta delle CTR Lazio, con la sentenza n. 27/04/2013, torna sulla fattispecie giuridica del litisconsorzio, ricordando che essa si configura solo nel caso in cui il sostituto vuole rivolgere la sua pretesa anche al sostituito, essendo l’Amministrazione litisconsorte necessario, e non quando, invece, il sostituito si indirizza solo all’Amministrazione finanziaria senza coinvolgere nella controversia anche il sostituto.

Offrendo validi principi generali, i giudici d’appello accomunano, sul piano fiscale, sia la posizione del sostituto che quella del sostituito, riconoscendo che entrambi possono agire nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, richiedendo indistintamente il rimborso di quanto indebitamente versato. Infatti, al pari della fattispecie della corresponsabilità nell’obbligo di pagamento dell’imposta, anche nel caso di indebito e di inerzia del datore di lavoro deve necessariamente esistere un diritto del sostituito che gli consente di rivolgersi al Fisco per ottenere un rimborso.

Pertanto, sia il sostituto che il sostituito sono legittimati a richiedere il rimborso delle ritenute fiscali non dovute, con un semplice litisconsorzio facoltativo e senza attuare un litisconsorzio necessario. Dal momento che il lavoratore è, comunque, coobbligato al pagamento delle imposte versate per suo conto, lo stesso può, al pari del datore di lavoro e nel caso di sua inerzia, presentare al Fisco domanda di rimborso dell’indebito versato.
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