Il 9 dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 308/2025, fornendo un chiarimento importante in materia di agevolazione fiscale applicabile al lavoro straordinario degli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN). La pronuncia modifica parzialmente l’orientamento espresso nella precedente risposta n. 272 del 27 ottobre 2025, con la quale l’Amministrazione finanziaria aveva escluso sia le ore di pronta disponibilità sia le prestazioni svolte in sede elettorale dall’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva del 5%.
L’intervento si inserisce nel quadro della disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 354, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), che ha previsto l’applicazione di un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali, nella misura del 5%, ai compensi per il lavoro straordinario erogati agli infermieri del SSN. L’obiettivo della misura è duplice:
Con la risposta n. 308/2025 l’Agenzia rivede la precedente posizione e stabilisce che le ore di pronta disponibilità effettivamente lavorate devono essere considerate, a tutti gli effetti, lavoro straordinario e, pertanto, rientrano nel regime agevolato della flat tax al 5%. Rimangono invece escluse dall’agevolazione le prestazioni svolte in sede elettorale, che continuano a essere assoggettate a tassazione ordinaria.
L’Azienda Sanitaria Locale istante ha richiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%, prevista dall’articolo 1, comma 354, della Legge n. 207/2024, ai compensi erogati al personale infermieristico per due specifiche tipologie di attività:
L’ente istante ha domandato se tali compensi possano essere ricondotti alla nozione di “lavoro straordinario” individuata dall’articolo 47 del CCNL e, di conseguenza, se rientrino nell’ambito applicativo del regime agevolato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.
La disciplina oggetto di chiarimento deriva dall’articolo 1, commi 354 e 355, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), che ha introdotto un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 5%, sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN). L’agevolazione opera con riferimento al lavoro straordinario così come definito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità 2019-2021, al quale la norma fa espresso rinvio.
Il CCNL individua due disposizioni rilevanti:
A completamento del quadro normativo interviene l’articolo 119 del Testo Unico delle leggi elettorali (DPR 570/1960), che disciplina le prestazioni rese dal personale dipendente in occasione delle consultazioni elettorali, configurando un regime autonomo rispetto alla contrattazione collettiva del comparto sanità.
Questo insieme di fonti rende necessario individuare quali compensi possano essere effettivamente ricondotti al perimetro del “lavoro straordinario” ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, chiarimento che costituisce l’oggetto della risposta n. 308/2025 dell’Agenzia delle Entrate.
Per riesaminare correttamente l’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva del 5%, l’Agenzia delle Entrate ha acquisito due pareri tecnici:
Entrambi i dicasteri hanno fornito indicazioni convergenti, che hanno costituito la base argomentativa per la revisione dell’orientamento espresso con la precedente risposta n. 272/2025.
Parere dell’Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione
L’Ufficio legislativo ha chiarito i seguenti aspetti:
Il parere evidenzia inoltre che, nella relazione tecnica allegata alla legge di Bilancio 2025, il legislatore ha determinato il costo della misura agevolativa considerando l’intero monte ore di straordinario del personale infermieristico, inclusivo delle ore di pronta disponibilità. Tale elemento dimostra che, già in sede di quantificazione delle risorse, il legislatore non aveva operato distinzione tra le diverse tipologie di straordinario.
Parere del Ministero della Salute
Il Ministero della Salute ha confermato il quadro interpretativo sopra delineato, precisando che:
Il Ministero ha pertanto ribadito che il legislatore, nel rinviare all’articolo 47, ha voluto adottare una nozione ampia e funzionale di lavoro straordinario, idonea a ricomprendere tutte le prestazioni rese oltre l’orario ordinario di lavoro.
Sulla base dei pareri acquisiti dall’Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal Ministero della Salute, l’Agenzia delle Entrate ha rivisto l’interpretazione precedentemente fornita con la risposta n. 272 del 27 ottobre 2025. Nella risposta n. 308 del 9 dicembre 2025, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che l’imposta sostitutiva del 5%, prevista dall’articolo 1, comma 354, della legge n. 207/2024, deve essere applicata anche ai compensi erogati per le ore di pronta disponibilità effettivamente lavorate.
La conclusione si fonda su un principio oggettivo-funzionale:
L’Agenzia riconosce pertanto che l’articolo 44 del CCNL, pur disciplinando un istituto distinto (la pronta disponibilità), prevede espressamente che in caso di chiamata le ore prestate siano retribuite a titolo di straordinario. Per questo motivo tali ore devono essere ricomprese nell’ambito oggettivo dell’agevolazione fiscale.
Ore di pronta disponibilità: incluse nel perimetro dell’imposta sostitutiva
La risposta n. 308/2025 precisa che l’agevolazione si applica soltanto alle ore di pronta disponibilità che soddisfano contestualmente i seguenti requisiti:
Di conseguenza, la mera reperibilità passiva, non seguita da attività lavorativa, non genera straordinario e non può beneficiare dell’imposta sostitutiva del 5%.
La posizione dell’Agenzia si discosta dunque dalla risposta n. 272/2025, che escludeva in maniera generalizzata tutte le ore di pronta disponibilità dall’ambito dell’agevolazione, senza distinguere tra reperibilità passiva e prestazione effettivamente resa.
Prestazioni svolte in sede elettorale: confermata l’esclusione dall’agevolazione
La risposta n. 308/2025 conferma invece l’orientamento precedente per quanto riguarda le prestazioni svolte in sede elettorale: tali attività restano escluse dall’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%.
Le ragioni sono le seguenti:
Pertanto, i relativi compensi devono essere assoggettati alla tassazione ordinaria IRPEF e addizionali.
A seguire una Tabella che riepiloga le principali differenze tra le conclusione delle risposte n. 272 e n. 308 del 2025:
|
Tipologia di ore |
Risposta 272/2025 |
Risposta 308/2025 |
Trattamento fiscale attuale |
|
Ore di pronta disponibilità effettivamente lavorate |
Escluse |
Incluse |
Imposta sostitutiva 5% |
|
Reperibilità non seguita da attività |
Escluse |
Escluse |
Tassazione ordinaria |
|
Prestazioni svolte in sede elettorale |
Escluse |
Escluse |
Tassazione ordinaria |
NOTA BENE: La risposta n. 308/2025 introduce dunque una rettifica selettiva: solo per le ore di pronta disponibilità che generano un intervento effettivo si riconosce la natura di straordinario e, conseguentemente, l’accesso al regime agevolato.
Alla luce della posizione interpretativa assunta dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 308/2025, le aziende sanitarie e gli enti del SSN sono tenuti ad adeguare le proprie procedure amministrative e contabili per garantire la corretta applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%. In particolare, gli uffici del personale e le direzioni amministrative devono:
L’adeguamento dei processi amministrativi è essenziale per assicurare un’applicazione coerente dell’agevolazione e per evitare trattamenti fiscali disomogenei all’interno del comparto sanitario.
Le strutture sanitarie dispongono ora di un quadro interpretativo più chiaro, utile per una gestione corretta e trasparente dei compensi accessori.
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