Inficiato l’intero contratto di compravendita se la clausola nulla è essenziale

Pubblicato il 12 luglio 2012 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 11749 depositata l’11 luglio 2012, hanno precisato come, nell’ambito di un contratto di compravendita immobiliare, la nullità della clausola che, in contrasto con la disciplina dell’imposta di Registro, di cui all’articolo 62 del DPR 131/86, contiene l’impegno delle parti di indicare nel contratto definitivo un valore inferiore rispetto al prezzo realmente concordato, non comporta automaticamente la nullità dell’intero atto se non venga data la prova che il contratto di compravendita non avrebbe più avuto alcuna ragione per essere concluso essendo venuto meno il vantaggio economico dell'operazione stessa.

Ed infatti – continua la Corte – alla luce del principio di conservazione degli atti giuridici, la nullità parziale della clausola si estende all’intero negozio sole nei casi in cui quest’ultima risulti essenziale rispetto al negozio medesimo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

24/10/2025

Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

24/10/2025

Dogane: nuove semplificazioni per la reintroduzione in franchigia

24/10/2025

Prima casa: ammesso il sequestro preventivo per reati tributari

24/10/2025

Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

24/10/2025

Correzione del Modello 730: come e quando usare il 730 integrativo o Redditi PF

24/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy