Influenza legittimo impedimento

Pubblicato il 27 aprile 2016

Il difensore di fiducia, impedito per malattia a comparire all’udienza, non ha l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni per l’omessa nomina.

Dell’onere informativo relativo alla nomina di eventuali sostituti processuali o codifensori non può infatti essere gravato il legale che comunichi e documenti il proprio impedimento causato da infermità contingente e soprattutto non prevedibile (come nel caso in cui il medesimo sia colto da influenza accompagnata da vomito e diarrea).

Del resto, solo nei casi di impedimento del difensore ai sensi dell’articolo 420 ter del Codice di procedura penale dovuti a suoi concomitanti impegni professionali, si rende necessaria l’indicazione della impossibilità, assoluta o relativa, di una surrogatoria nomina di eventuali sostituti processuali.

E’ sulla base di questa motivazione che la Corte di cassazione, con sentenza n. 17050 del 26 aprile 2016, ha annullato, senza rinvio, la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la richiesta di rinvio della prima udienza avanzata dalla difesa dell’imputato la quale aveva fatto pervenire documentazione medica attestante una “sindrome influenzale con vomito e diarrea”.

La richiesta di rinvio era stata respinta sull’assunto della non dimostrata assolutezza dell’impedimento e della mancata specificazione della gravità dell’influenza in corso.

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