Informazioni anonime senza valenza indiziaria

Pubblicato il 23 settembre 2011 Le informazioni anonime sono da considerare prive di valenza indiziaria; ne discende l'illegittimità dell'autorizzazione ispettiva fondata in via esclusiva sulle stesse e, contestualmente, l'illegittimità dell'avviso di accertamento o di rettifica conseguente.

E' quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 19338 depositata il 22 settembre 2011, pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui un'azienda aveva lamentato la validità di un accesso ispettivo eseguito presso la sede della stessa da parte della Guardia di Finanza e che aveva preso le mosse dalle dichiarazioni di alcuni informatori anonimi.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Disabilità anziani: fino al 31 dicembre 2027 restano le procedure previgenti

24/04/2026

Infortuni in itinere, Consulenti del Lavoro: rischio stradale nel DVR

24/04/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: seconda rata in scadenza

24/04/2026

Irap 2026, specifiche tecniche per invio dati a Regioni e Province autonome

24/04/2026

CU 2026 per lavoratori autonomi e provvigioni: invio entro il 30 aprile

24/04/2026

Omesso versamento IVA, non punibilità solo con rateazione

24/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy