Infortuni sul lavoro, niente ticket

Pubblicato il 20 marzo 2007

Con la nota operativa 1880 del 14 marzo 2007, l’Inail definisce l’ambito di applicabilità delle disposizioni riguardanti la partecipazione alla spesa sanitaria, secondo le regole della Finanziaria 2007. L’articolo 1, comma 796, lett. p), della legge 296/2006, dispone che dal 1° gennaio 2007 tutti gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione siano tenuti al pagamento di 10 euro per ogni ricetta per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ed al pagamento di un ticket di 25 euro per prestazioni di pronto soccorso ospedaliero che non necessitano di ricovero (codice bianco); fa eccezione l’assistenza di pronto soccorso per traumatismi, avvelenamenti acuti e per minori di 14 anni.

Tuttavia le vittime di infortunio sul lavoro sono esonerate da ogni pagamento per tutto il periodo di malattia e per le patologie correlate. Niente ticket straordinari, quindi, per gli infortunati sul lavoro.

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