Infortuni sul lavoro. Responsabilità dell'ente se c'è colpa di organizzazione

Pubblicato il 21 ottobre 2022

La società risponde ex Decreto 231 dell'infortunio del lavoratore se è configurabile una colpa di organizzazione che deve essere specificamente provata dall'accusa.

La mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente, ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, che va specificamente provata dall'accusa, mentre la persona giuridica può dare dimostrazione dell'assenza di tale colpa.

Difatti, gli elementi costitutivi dell'illecito dell'ente, nelle ipotesi di infortuni sul lavoro sono:

Società risponde dell'infortunio del lavoratore solo con colpa organizzativa

E' quanto si evince dalla lettura della sentenza di Cassazione n. 39615 del 20 ottobre 2022, pronunciata in annullamento della decisione con cui la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 di una società, condannandola a sanzione amministrativa.

All'impresa era stato addebitato l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 septies del Decreto 231, in relazione alle lesioni colpose patite da un dipendente, a seguito della violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro.

La decisione di secondo grado era stata impugnata dall'azienda dinnanzi alla Suprema corte, dove erano stati lamentati, tra i motivi, violazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Gli Ermellini, dopo una compiuta disamina sull'evoluzione giurisprudenziale relativa all'applicabilità del Decreto 231, con particolare riferimento ai reati colposi, hanno giudicato fondate le predette doglianze.

Motivazione carente, niente sanzioni amministrative ex 231

La Corte territoriale, in particolare, non aveva motivato sulla concreta configurabilità di una colpa di organizzazione della società, non approfondendo, peraltro, l'aspetto relativo al concreto assetto organizzativo adottato dall'impresa in tema di prevenzione dei reati di specie, né stabilendo se tale elemento avesse avuto incidenza causale rispetto alla verificazione del reato presupposto.

Da qui l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio di merito.

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