Infortunio, responsabilità datoriale da dimostrare

Pubblicato il 09 giugno 2020

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, riconosciuto e indennizzato da parte dell’INAIL, la responsabilità datoriale non opera in maniera automatica. A tal fine, infatti, il dipendente ha l’obbligo di dimostrare materialmente l’inadempimento da parte del datore di lavoro, nonché il nesso di causalità con il danno dal medesimo sofferto. 

A questa conclusione giungono i giudici della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10404 dell’1 giugno 2020.

Infortunio, il nesso di causalità

Sul punto, gli ermellini ricordano che la responsabilità datoriale deriva principalmente dall'art. 2087 cod. civ, a norma del quale l'imprenditore ha l'obbligo di adottare, nell'esercizio della propria attività, tutte le misure necessarie, secondo le conoscenze tecniche e le esperienze acquisite, alla salvaguardia dell'integrità fisica e della personalità morale dei propri dipendenti.

Sul punto, però, in linea con le recentissime circolari INAIL (la n. 13 del 3 aprile 2020 e la n. 22 del 20 maggio 2020) sulla equiparazione del contagio da Coronavirus all'ipotesi di infortunio sul lavoro, la Suprema Corte avalla la tesi secondo cui la responsabilità dell'impresa non interviene sul mero presupposto che l'infortunio sia riconducibile all'attività lavorativa.

Quindi, anche in presenza di affezione da Coronavirus ascritta all'ambiente di lavoro, la responsabilità (civile o penale) dell'impresa può intervenire solo se non sono state adottate le misure fissate dalle norme speciali introdotte nel periodo di emergenza sanitaria. 

Infortunio, responsabilità datoriale solo in caso di inadempimento

I giudici di legittimità, quindi, confermano il recente orientamento espresso dall’Istituto assicurativo. Pertanto, affinchè vi sia responsabilità datoriale, è necessario un inadempimento rispetto alle norme speciali, le quali in materia di COVID-19 sono costituite dai protocolli di contenimento e dalle linee guida governative e regionali.

In definitiva, laddove l’impresa rispettasse le misure di contenimento fissate nel protocollo condiviso del 24 aprile 2020, recepito dal Dpcm del 26 aprile 2020, non vi è alcuna responsabilità datoriale in caso di eventuale infortunio o malattia professionale da parte del dipendente.

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