Infragruppo, esenzione ampia

Pubblicato il 12 dicembre 2008 La Corte di giustizia delle Comunità europee – sentenza 11 dicembre 2008, causa C-407/07 – risolve una questione pregiudiziale intorno all’interpretazione dell’articolo 13, parte A, n. 1, lettera f) della sesta direttiva. Disposizione che sancisce essere esenti da Iva le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non rivestono la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività, quando dette associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, purché questa esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza. La Corte decreta che la richiamata disposizione sia da applicare anche quando la prestazione è resa ad uno solo o ad alcuni membri del gruppo svolgente l’attività. Le esigenze dei membri di un’associazione autonoma possono, infatti, variare da un periodo d’imposta all’altro, cosicché in un dato periodo talune prestazioni possono essere fornite dall’associazione a tutti i membri, altre ad alcuni ed altre ancora ad un unico membro, senza che si possa quindi subordinare l’applicazione dell’esenzione alla condizione che le prestazioni siano rese a tutti i membri.
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